L”INPS, con messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in merito all”attivazione del canale telematico per la richiesta all”Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni fornite in precedenza con circolare 118/2011 (vedi news del 16 settembre 2011). In particolare, l”Istituto precisa che:
– la modalità di richiesta telematica è offerta ai datori di lavoro anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento all”INPS della contribuzione per malattia;
– è unicamente del lavoratore la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate sul certificato medico. Il lavoratore ha il diritto e l”onere di controllare i suddetti dati al momento dell”inserimento da parte del medico o, successivamente, visualizzando la copia stampata del certificato stesso, anche verificando che il medico certificatore abbia correttamente compilato lo specifico campo della reperibilità;
– le richieste di visite mediche di controllo inviate via fax non possono piè essere accolte, salvo nel caso di interruzione del servizio telematico connesso a problematiche di tipo tecnico;
– sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l”esito delle Visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito i datori di lavoro ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l”apposita sezione a loro disposizione sul Portale.
La circolare è consultabile su: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%204344%20del%2012-03-2012.htm