07 Aprile 2021
Interdizione post partum | Adlabor
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota prot. n. 553 del 2 aprile 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto.
Segnaliamo in particolare:
- sia nel caso di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi, sia in quello di adibizione in condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, cioè l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, si ritiene sufficiente la mera constatazione da parte degli ispettori dell’adibizione della lavoratrice madre a dette mansioni, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR;
- nelle ipotesi di parto prematuro, si aggiungono al termine del periodo di interdizione per i motivi sopra indicati tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto, come previsto dalla circolare INPS n. 69/2016;
- per l’erogazione dell’indennità sostitutiva occorre che la lavoratrice inoltri sempre un’apposita istanza all’INPS, anche in presenza di sentenza dichiarativa del diritto, che non sostituisce l’atto provvedimentale amministrativo, presupposto necessario per l’erogazione dell’indennità.
Per consultare la nota dell’INL, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-553-del-2-aprile-2021.pdf
Per consultare la circolare dell’INPS, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2069%20del%2028-04-2016.pdf