21 Gennaio 2025
Interessi legali INPS dal 1° gennaio 2025 | ADLABOR
L’INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2025, comunica che, in base al decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia, dal 1° gennaio 2025 saggio di interesse legale è al 2% in ragione d’anno.
In considerazione di ciò, l’Istituto evidenzia i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, in particolare:
- l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista pe gli interessi legali, a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti;
- in relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura del 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025. Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze;
- la medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dalla legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dal decreto-legge 19/2024, n. 19, convertito dalla legge 56/2024, a decorrere dal 1° settembre 2024, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto;
- come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.
Inoltre, il decreto di variazione del saggio di interesse legale produce effetti anche con riferimento agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Indichiamo qui di seguito l’andamento del saggio di interesse legale dal 1990
Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 – 31.12.1996 10%
01.01.1997 – 31.12.1998 5%
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003 3 %
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009 3 %
01.01.2010 – 31.12.2010 1 %
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014 1 %
01.01.2015 – 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021 0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022 1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023 5%
01.01.2024 – 31.12.2024 2,5%
01.01.2025 – …………………….2%