CONTRATTI A TERMINE La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 368/01 che disciplina il contratto a tempo determinato. Queste le modifiche: 1. all’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, viene premesso che: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. 2. viene introdotto il limite di durata massima dei contratti a termine che è pari a 36 mesi. Se la durata dei contratti a termine stipulati con una stessa persona per lo svolgimento di mansioni equivalenti, supera, complessivamente, tra proroghe e rinnovi, 36 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dell’ultimo contratto, a prescindere dal rispetto della disciplina relativa alla successione nel tempo di contratti a termine che impone di intervallare due successivi contratti di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto precdente avesse una durata inferiore o superiore a 6 mesi. Deroga: superati i 36 mesi è ammessa una sola proroga a condizione che – il nuovo contratto venga stipulato in DPL con l’assistenza di un sindacalista; – la durata non sia superiore a quella che sarà prevista dei contratti collettivi di lavoro. Il mancato rispetto della procedura o il superamento del termine stabilito nel contratto fa trasformare l’ultimo contratto in contratto a tempo indeterminato. Eccezioni: la regola dei 36 mesi non si applica: – nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, – nei confronti delle attività che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piè rappresentative. 3. È stato introdotto il diritto di precedenza dei lavoratori assunti a termine in caso di n uove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare: – il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piè contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza va richiesto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue entro un anno dalla medesima data. – il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza va richiesto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla medesima data. Si noti che non è stato previsto un limite geografico di esercizio del diritto di precedenza. Per analogia con la disciplina prevista nel contratto part-time si può ritenere che l’ambito geografico di applicazione riguardi l’ambito comunale. 4. Sono state modificate, riducendole, le ipotesi in cui i CCNL non possono porre limiti numerici alla stipulazione dei contratti a termine. In base alla nuova disciplina i CCNL possono porre dei limiti numerici per la stipula dei Contratti a termine tranne nelle seguenti ipotesi: – nello start-up di nuove attività per i periodi stabiliti dai CCNL – per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità – per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi – con i lavoratori di età superiore a 55 anni In particolare è stata eliminata la seguente disposizione: [Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree