CONTRATTO PART-TIME La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina del contratto part-time. 1) Clausole elastiche e flessibili Si torna al regime precedente il D.Lgs. 276/03 (c.d. legge Biagi) e non è, quindi, piè possibile stipulare clausole elastiche e flessibili se non sono previste dai contratti collettivi stipulati da sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale (quindi anche da quelli aziendali) i quali devono stabilire: – condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; – condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; – i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. – la misura e le forme delle compensazioni spettanti ai lavoratori quando il datore di lavoro fa ricorso alle clausole elastiche e flessibili Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi delle clausole elastiche o flessibili stipulate, il preavviso per il lavoratore passa da 2 giorni a 5 giorni, fatte salve le intese fra le parti. 2) Trasformazione da full-time in part-time in caso di malattie oncologiche. Ora viene previsto: – il diritto del lavoratore ammalato di ottenere la trasformazione part-time e viceversa, del proprio rapporto di lavoro, ma subordinato all’accertamento di una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente – il diritto alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori nonché il convivente con totale e permanente inabilità lavorativa. 3) Diritto di precedenza nella trasformazione da full-time a part-time. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 4) Diritto di precedenza nella trasformazione da part-time a full-time. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. (Il testo aggiornato della legge è consultabile sul sito, nella sezione normativa)