DECONTRIBUZIONE PREMIO DI RISULTATO La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha modificato radicalmente il sistema di decontribuzione dei premi di risultato abrogando l’art. 2 D.L. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/97. Pertanto, dal 1°gennaio 2008 anche il Premio di Risultato diventa retribuzione imponibile e pensionabile. Alla decontribuzione si sostituisce, invece, lo sgravio contributivo. Infatti dal 1°gennaio 2008, a domanda, viene concesso uno sgravio sulle quote di premio di risultato sulla base dei seguenti criteri: 1. il limite massimo del Premio di Risultato ammesso allo sgravio è pari al 5% della retribuzione annua (imponibile Inps) 2. lo sgravio per l’azienda è pari al 25% dei contributi a proprio carico sulla parte di retribuzione annua ammessa allo sgravio contributivo 3. lo sgravio per il lavoratore è pari alla totalità dei contributi a suo carico. Con decreto ministeriale, saranno stabilite le modalità di attuazione, anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo. Inoltre saranno emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l’introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi. Si segnala che sull’argomento è già intervenuta l’Inps (Messaggio 28.01.08 n. 2085) precisando che “a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova piè applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l”ordinaria contribuzione”.