CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (c.d. job on call) La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato il contratto di lavoro intermittente. La legge non stabilisce nulla per i contratti in corso. Si ritiene che produrranno i loro effetti fino alla scadenza. È stato però introdotto uno specifico contratto di lavoro intermittente di natura contrattuale per i settori del turismo e spettacolo In tali settori i contratti collettivi possono prevedere forme di lavoro flessibile per prestazioni durante: – il fine settimana, – nelle festività, – nei periodi di vacanze scolastiche – per ulteriori casi I contratti collettivi prevedono 1. le condizioni, i requisiti e le modalità dell’effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali; 2. il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita; 3. la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l’instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell’eventuale indennità di disponibilità.