Il Ministero ha fornito chiarimenti sul periodo di preavviso da rispettare per la domanda di congedo.
In particolare, il quesito riguardava se le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa potessero continuare a ritenersi operative con riferimento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai quindici giorni, anche dopo l’entrata in vigore (25 giugno 2015) del D.lgs. n. 80/2015 il quale stabilisce, per la richiesta di congedo, un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni.
Il Ministero ha richiamato, innanzitutto, la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 80/2015, il quale afferma che “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
Il Ministero ha evidenziato inoltre che il legislatore con la disposizione sopra citata, è intervenuto solo a ridurre il limite minimo del periodo di preavviso da quindici a cinque giorni, mantenendo fermo il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei congedi.
A parere del Ministero, quindi, le clausole della contrattazione collettiva già vigenti al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015), continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. I termini minimi restano fissati in 15 giorni ogniqualvolta la contrattazione collettiva abbia richiamato, per la loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.
Il Ministero ha poi fornito chiarimenti su un secondo quesito riguardante la possibilità per il datore di lavoro di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.
In risposta a tale seconda richiesta di chiarimento, il Ministero ha ricordato che la Giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo come diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso.
Il Ministero ha altresì chiarito che resta ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi, che possono avere anche cadenza mensile, raggiunti con i lavoratori richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali al fine di contemperare la necessità di un efficiente andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
Per visionare l’interpello del Ministero del Lavoro n. 13/2016 clicca qui http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/13-2016.pdf