05 Marzo 2025
Lavoratori all’estero – Retribuzioni convenzionali 2025 | ADLABOR
L’Inail con la circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, comunica il valore delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2025, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori, così come determinate dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2025.
Segnaliamo in particolare che:
- la normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario;
- trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative, per i quali il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail ai sensi del decreto legislativo 38/2000, art. 5;
- le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
- ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali:
- gli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemy, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria;
- per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit), l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC);
- gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) o assimilati (Svizzera);
- gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (Argentina; Australia (Stato del Victoria); Brasile; Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec); Capoverde; Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jethou); Bosnia Erzegovina; Macedonia; Serbia; Montenegro; Kosovo; Principato di Monaco; Moldova; San Marino; Città del Vaticano; Tunisia; Turchia; Uruguay; Venezuela;
- le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.