Con circolare nr. 6 del 14 marzo 2008 l’ENPALS ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 247/07, dal 1° gennaio 2008, le erogazioni stabilite da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. L’art. 1 co. 67 e 69 della L. 247/07, a far data dall’1 gennaio 2008 ha, infatti, disposto l’abrogazione dell’art. 2 D.l. 67/97, convertito con L. 135/97, che prevedeva appunto l’esclusione dalla retribuzione imponibile dei c.d. “premi di risultato”. In via sperimentale, l’art. 1 della L. 247/07 ha introdotto uno sgravio contributivo, da concedere a richiesta delle imprese, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Le modalità di attuazione del nuovo beneficio di legge, saranno definite con apposito decreto di cui si attende l’emanazione. L’ENPALS ha, inoltre, precisato che il codice K2 (usato per il versamento del contributo di solidarietà in luogo dell’ordinaria contribuzione sui premi di risultato stabiliti nell’ambito di contratti o accordi collettivi di secondo livello) è disattivato in relazione alle contribuzioni dovute per i periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008. Le imprese che non avessero tenuto conto nella determinazione della base imponibile contributiva del citato disposto legislativo, dovranno regolarizzare la contribuzione non versata, relativa ai periodi successivi al 1° gennaio 2008, tramite le ordinarie procedure di pagamento.