L’INPS, con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS. Segnaliamo in particolare:
Tutela per i lavoratori fragili: sono estese fino a tutto il 30 giugno 2021 le precedenti disposizioni normative relative ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dagli organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione o con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
Tutela della quarantena: la legge n. 178/2020 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena (obbligo precedentemente previsto al comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020). Alla luce dei problemi emersi per le certificazioni relative al 2020, dovute all’eterogeneità delle disposizioni amministrative emanate dalle ASL, le strutture dell’INPS territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva (o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
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