13 Febbraio 2025
Lavoratori impatriati – Periodo di pregressa permanenza all’estero | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 22/E del 7 febbraio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al beneficio del regime agevolativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, a decorrere dall’anno d’imposta 2024 e, in particolare, «se l’emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione del regime degli impatriati». Inoltre, se «la mancata iscrizione all’AIRE sostituita dalla residenza in nazioni estere con le quali l’Italia intrattiene una convenzione in materia di doppia imposizione sia sufficiente per fruire delle agevolazioni».
In estrema sintesi, segnaliamo in particolare:
- con riferimento al primo quesito posto dall’Istante, ovvero «se l’emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione del regime degli impatriati», per l’Agenzia l’Istante che al rientro in Italia presterà l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all’estero per almeno 6 anni;
- con riferimento al secondo quesito, «se la mancata iscrizione all’AIRE sostituita dalla residenza in nazioni estere con le quali l’Italia intrattiene una convenzione in materia di doppia imposizione (3 anni in Belgio 20182020 e 4 anni in Svizzera 20202024) sia sufficiente per fruire delle agevolazioni», l’Istante non pone un dubbio in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta nel sopracitato articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), che disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, bensì chiede la sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale. Per l’Agenzia è preclusa la possibilità di presentare istanza di interpello, laddove le questioni poste riguardino la sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale, nonché la verifica dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime speciale in esame, posto che tali verifiche implicano valutazioni di fatto non esperibili in sede di interpello.»