La Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013 ha pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 marzo 2013 relativo all’individuazione dei lavoratori svantaggiati.
In conformità a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono considerati lavoratori svantaggiati tutti coloro che:
– non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
-negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
– negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
– non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
– non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore;
– sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani;
– sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale di almeno il 25 per cento in riferimento al genere sottorappresentato.
Il Decreto è consultabile su:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130703_lavoratorisvantaggiati.htm