L’art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha ampliato il catalogo delle ipotesi in cui possono aversi prestazioni occasionali di tipo accessorio, cioè quelle rese da particolari soggetti (a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro) e che non generano compensi superiori a 5000 euro annui (art. 70 D. Lgs. 276/2003, c.d. l. Biagi).In particolare, rientra nell’ambito del lavoro occasionale anche quello prestato dai giovani iscritti ad un corso di studi di qualsiasi grado nonché la consegna della stampa quotidiana o periodica. L’art. 72 del d.lgs. 276/03 prevedeva l’utilizzo di appositi carnet che i beneficiari delle prestazioni potevano acquistare presso le rivendite autorizzate. Il d.l. 112/08 rinvia ad un successivo decreto ministeriale per definire le modalità del servizio.