11 Maggio 2017
Lavoro agile – disciplina legislativa
Con l’approvazione del Disegno di Legge 2233-B, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il legislatore ha disciplinato questa forma di rapporto di lavoro, in passato definita “telelavoro”, con la finalità dichiarata di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le sue caratteristiche principali sono:
- essere una forma di rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato (in caso di recesso, con preavviso non inferiore a 30 giorni, che diventano 90 nel caso di lavoratore disabile assunto ex legge 68/1999), sia a tempo determinato, che richiede ad probationem la forma scritta (a proposito della forma scritta ad probationem prevista dal legislatore anche per il rapporto di lavoro agile a tempo determinato, osserviamo che la regola generale per i contratti a tempo determinato prevede invece espressamente, ex art. 19 D.Lgs. 81/2015, la forma scritta ad substantiam);
- non avere precisi vincoli di orario, ma entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- non avere precisi vincoli di luogo di lavoro, con prestazione lavorativa eseguita in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa (non è chiaro quale sede di lavoro dovrà essere indicata nella lettera-contratto di assunzione o nell’accordo in caso di rapporto di lavoro già esistente, nonché nelle comunicazioni obbligatorie che il datore è tenuto a fare ai centri per l’impiego);
- essere svolto con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, il cui buon funzionamento deve essere assicurato dal datore di lavoro (a proposito dell’utilizzo da parte del legislatore dell’aggettivo “possibile” osserviamo che, nel caso di svolgimento dell’attività lavorativa senza utilizzo di strumenti tecnologici, intesi come strumenti telematici, il rapporto di lavoro dovrebbe essere disciplinato dalla legge 877/1973 in materia di lavoro domiciliare).
L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile deve disciplinare e/o individuare:
- le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali;
- le modalità di utilizzo degli strumenti utilizzati dal lavoratore, comprese le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore;
- il diritto all’apprendimento, con certificazione delle relative competenze acquisite;
- l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 300/1970 sui controlli a distanza;
- le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (non è chiaro se tale previsione rende superfluo, nei confronti del lavoratore che svolge a tempo pieno la prestazione in modalità di lavoro agile, l’obbligo del datore di lavoro di affissione del codice disciplinare aziendale ex art. 7 Legge 300/1970);
- il periodo preavviso in caso di recesso dal contratto a tempo indeterminato, la cui durata non può essere inferiore a 30 giorni, che diventano 90 nel caso di lavoratore disabile assunto ex legge 68/1999.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della salute del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine:
- consegna al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;
- assicura il lavoratore contro gli infortuni sul lavoro (compresi quelli in itinere) e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile:
- ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, con applicazione degli eventuali benefici contributivi e fiscali riconosciuti a tutti gli altri dipendenti in caso di miglioramento della competitività ed efficienza;
- è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.