03 Novembre 2017
Lavoro agile – obblighi assicurativi INAIL
L’INAIL, con circolare n. 48 del 2 novembre 2017, fornisce le prime indicazioni in merito alla nuova modalità di gestione del personale in forza con contratto di lavoro agile al di fuori dai locali aziendali.
Ricordando che il lavoro agile è una modalità di lavoro subordinato che prevede flessibilità rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa (che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa), l’INAIL conferma l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In relazione allo specifico rischio della prestazione lavorativa, il corretto riferimento tariffario va ricercato nella previsione contenuta nell’art. 4 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, secondo cui, “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.” Di conseguenza, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
Segnaliamo in particolare i seguenti rischi coperti dall’INAIL.
- infortunio in itinere: l’articolo 23 della legge 81/2017, dopo aver esteso espressamente la tutela assicurativa INAIL al lavoratore “agile” (comma 2) prevede, al comma 3, che il lavoratore abbia diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, “quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”. L’interpretazione di questa norma porta a ritenere che la ricorrenza dell’ipotesi di infortunio sul lavoro in itinere è ipotizzabile solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (comma 3).
- rischio elettrico: i lavoratori “agili” devono essere assicurati anche per il cosiddetto “rischio elettrico” connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).
La circolare precisa anche gli obblighi che hanno datore di lavoro e lavoratore agile e cioè:
- Il datore di lavoro dovrà:
- consegnare al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
- fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione;
- comunicare a tutti gli enti pubblici interessati l’accordo con il quale viene disciplinato lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. A tal fine, a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) sarà disponibile un apposito modello.
- Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile dovrà sempre cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro in particolare quelle connesse ad evitare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-48-del-2-novembre-2017.pdf