06 Luglio 2022
Lavoro agile – termine disciplina emergenziale – conseguenze | ADLABOR
In assenza di nuove disposizioni normative in materia e salvo diverse disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva, in applicazione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato il 30 giugno 2022 (vedi nostra news del 4 luglio 2022)
- dal 1° agosto 2022: cessa il diritto allo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile anche senza accordo individuale previsto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni. (ricordiamo che il diritto era condizionato al fatto che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa ovvero che non vi fosse genitore non lavoratore);
- dal 1° agosto 2022: cessa il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro agile per i lavoratori c.d. “fragili” ovvero quei lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria;
- dal 1° settembre 2022: l’adozione dello smart working sarà possibile esclusivamente mediante accordo scritto tra le parti che dovrà essere sottoscritto all’atto dell’assunzione (in caso di nuova assunzione) o anche in un momento successivo ma prima dell’inizio della prestazione “agile”. (ricordiamo che fino 31 agosto 2022 c’è la possibilità di adottare lo smart working per la generalità dei lavoratori senza accordo individuale ma con la sola procedura semplificata).