16 Maggio 2017
Lavoro autonomo – disciplina legislativa
In data 10 maggio 2017 è stato approvato in Senato il disegno di legge sul lavoro autonomo, il c.d. Jobs Act degli autonomi.
Il 10 maggio 2017 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2233-B sul lavoro autonomo (c.d. Jobs Act degli autonomi), che introduce alcune garanzie per i lavoratori autonomi.
In particolare, il ddl prevede importanti novità in materia di:
- Tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali: si considerano abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
- Utilizzazione economica delle invenzioni: spettano al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica in caso di invenzioni o apporti originali, salvo che l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e sia a tale scopo compensata.
- Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL): viene esteso agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio e reso permanente l’istituto dell’indennità di disoccupazione (Dis-Coll) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
- Maternità e malattia: a decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. L’indennità spetterà a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro: il lavoratore può richiedere che il rapporto rimanga sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
- Deducibilità delle spese di formazione: sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Il tetto di deducibilità si riduce a 5.000 euro annui per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
- Centri per l’impiego: nei centri per l’impiego e negli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro verrà aperto uno sportello dedicato al lavoro autonomo.
- Accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati: le amministrazioni pubbliche devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca. A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti, consorzi e associazioni temporanee professionali.