Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 35/2013 (si veda nostra news del 3 settembre 2013) ha evidenziato che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dall’ultimo giorno in cui si chiede la prestazione, andando a ritroso di 3 anni, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione” e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013.
Il 27 giugno 2016 si realizzerà il triennio dalla data di vigenza del prescritto limite, per cui riteniamo opportuno che le aziende verifichino il numero di giornate di lavoro intermittente prestate da ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (anche se non è chiaro se del tipo a tutele crescenti) dalla data del superamento.