17 Ottobre 2016

Lavoro intermittente: illegittimo il ricorso per le ragioni oggettive se il CCNL lo esclude

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo della fattispecie del lavoro intermittente.

In particolare, il Ministero ha evidenziato la illeceità dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale qualora sia espressamente vietato dai contratti collettivi, a causa della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive, c.d. “oggettive”.

L’art. 13 del D.lgs. 81/2015 demanda al contratto collettivo l’individuazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente (“Il contratto di lavoro intermittente…” è ammesso “…secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali“).

Esclusivamente in caso di mancanza del contratto collettivo, per verificare i casi in cui è ammesso il lavoro intermittente, supplisce (fino all’emanazione di un prossimo apposito decreto ministeriale ed in virtè di quanto previsto dall’art. 55, comma 3, del D.lgs. 81/2015), il DM 23.10.2004 che fa rinvio alla tabella allegata al R.D. 2657/23.

Secondo il parere del Ministero, il citato articolo 13 quindi non esclude che la contrattazione collettiva possa stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo della forma contrattuale del lavoro intermittente.

In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel solo caso in cui sussistano i requisiti soggettivi atteso che l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piè di 55 anni (cfr. interpello n. 10/2016).

Il Ministero conclude il suo parere affermando che, laddove non ricorrano i requisiti soggettivi previsti dall’art. 13 co. 2 D.lgs. 81/2015, la violazione delle clausole contrattuali collettive, le quali escludono il ricorso al lavoro intermittente, determina, , una carenza in ordine alle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Per consultare la nota n. 18194 del Ministero del Lavoro del 4 ottobre 2016 clicca qui:

www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/Lavoro_intermittente_Richiesta_parere.pdf

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