La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 36-bis, comma 7, lett. a) del D.L. n. 223/2006, secondo la Consulta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell’inadempimento e quindi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Dalla pronuncia n. 254/2014 della Consulta è derivata l’applicazione, per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010, della disciplina sanzionatoria previgente (D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in L. n. 73/2002) a quella dichiarata incostituzionale, la quale prevedeva il pagamento di sanzioni civili pari al 30% annuo e comunque non superiori al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria resta però esclusa per i rapporti giuridici già consolidati al 19 novembre 2014 (data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale), laddove per rapporti giuridici consolidati, o esauriti, si intendono quelli definiti con:
-sentenze passate in giudicato;
– provvedimento amministrativo inoppugnabile;
– per decorso del termine prescrizionale e conseguente estinzione del diritto;
– per il verificarsi di una decadenza prevista dalla legge.
L’Inps, con il messaggio 2 dicembre 2015, n. 7280, fornisce le istruzioni applicative in merito agli effetti della sentenza 13 novembre 2014, n. 254 della Corte Costituzionale e alle modalità per richiedere il rimborso, per quei datori di lavoro che hanno versato somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/2006 dichiarato incostituzionale, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto ai sensi della disciplina sanzionatoria prevista dal D.L. 22.2.2002, n. 12.
I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere alla competente sede INPS un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati. La domanda dovrà essere presentata, chiarisce il Messaggio, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare.
L’Ente evidenzia, in base a quanto sopra osservato, che non possono essere accolte le richieste di rimborso di somme relative a rapporti giuridici esauriti, che sono indicati nelle ipotesi che seguono: