Sulla Gazzetta Ufficiale 265 del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la Legge 183/2011, c.d. Legge di stabilità, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2012. Oltre a prevedere l”innalzamento dell”età per la pensione di vecchiaia a 67 anni dal 2026 nonché significativi provvedimenti di liberalizzazione, con l”art. 22 la legge interviene anche su alcuni istituti di diritto di lavoro.
Innanzi tutto, in materia di apprendistato, si prevede per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento ai contributi dovuti in favore dell”apprendista nei primi tre anni di contratto (ricordiamo che ai sensi dell”art. 1, c. 773 L. 296/2006, la contribuzione per l”apprendista è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con ulteriore riduzione nei primi due anni di contratto per i datori con meno di nove dipendenti).
Inoltre, la Legge di stabilità estende la possibilità di stipulazione del contratto di inserimento a donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.
Ancora, viene modificato il regime delle clausole elastiche e flessibili nel part-time, nel senso che si ritorna all”art. 3 commi 7 e 8, del D. Lgs. 61/2000 come risultante dopo la Legge Biagi (D. Lgs. 276/2003), eliminandosi il correttivo apportato dall”art. 44 L. 247/2007. Pertanto, non sarà piè la contrattazione collettiva a decidere se introdurre o meno la possibilità di tali clausole, che sono sempre possibili tra le parti. Alla contrattazione collettiva spetta individuare (i) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata; (ii) limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. Per effetto della modifica, si riduce anche il preavviso da dare al lavoratore in caso di utilizzo delle predette clausole (da cinque giorni a soli due giorni, fermo comunque il diverso accordo tra le parti); resta fermo, invece, l”obbligo di riconoscere al lavoratore le specifiche compensazioni, nella misura o nelle forme previste dai contratti collettivi.
Sempre in tema di part-time, si elimina l”obbligo, previsto dall”art. 5 del D. Lgs. 61/2000, di convalida avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando la necessità del consenso di entrambe le parti.
Da ultimo, viene incentivato il ricorso al telelavoro, prevedendosi in particolare: (i) benefici anche per telelavoro a termine; (ii) possibilità di adempiere agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio assumendo telelavoratori; (iii) godere delle agevolazioni per l”assunzione di lavoratori in mobilità, anche assumendoli come telelavoratori.