Per quel che concerne i rapporti di lavoro la norma prevede:
– “ticket” licenziamenti: l’art 2-quater proroga al 31 dicembre 2016 l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (previsto dall’art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012), sia per i licenziamenti dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto a seguito di cambio di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore sia per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere;
– contratti di solidarietà difensiva: l’art. 2-quater indica che l’integrazione retributiva corrisposta dall’INPS ai lavoratori interessati ad una riduzione d’orario derivante da contratti di solidarietà in essere prima del 24 settembre 2015, inoltre, è confermata anche per il 2016 nella misura del 70% della retribuzione, (percentuale prevista dall’art. 1, comma 186 della Legge n. 147/2013).
Ricordiamo che, per i contratti di solidarietà difensivi sottoscritti successivamente alla data del 24 settembre 2015, il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto un trattamento integrativo uguale a quello dei lavoratori in CIGO e CIGS;
– agevolazioni per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia: con l’art. 2-quater, comma 3, è stato prorogato a 90 giorni il termine (inizialmente previsto in 60 giorni) entro cui i Ministri del Lavoro e dell’Economia, con decreto interministeriale, dovranno indicare le modalità attuative relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, come previsto dall’art. 1, comma 284, della legge n. 208/2015.
Il termine diventa così il 31 marzo 2016.