Con la cessazione, parziale, del blocco dei licenziamenti, nel caso in cui si debba procedere ad un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo occorre proporre, o nel caso in cui sia stata sospesa riproporre, le procedure di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966. L’INL, con nota n. 5186 del 16 luglio 2021, precisa che i datori di lavoro che intendano procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o riattivare una procedura sospesa devono presentare la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione utilizzando il modulo 20/bis. Ciò al fine di consentire all’Ispettorato di verificare che il datore di lavoro rientri tra quelli per cui non vige più il blocco dei licenziamenti.
Per consultare il modulo: