27 Febbraio 2023

Licenziamenti – Reintegrazione – Modifiche alle procedure | ADLABOR

Dal 28 febbraio 2023, a seguito della modifica degli articoli 441-bis, ter e quater del Codice di procedura civile, introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3, co. 32), è abrogato il cosiddetto “rito Fornero” (disciplinato dall’art. 1, commi da 47 a 69, della legge n. 92/2012 in tema di controversie in materia licenziamento). La data di entrata in vigore di dette modifiche, prevista originariamente per il 30 giugno 2023, è stato modificato dall’art. 1, comma 280, della legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

Il nuovo procedimento, potenzialmente più snello, si applica a tutte le controversie nelle quali, con l’impugnazione del licenziamento, viene richiesta la reintegrazione. In particolare segnaliamo che:

Con l’eccezione di quanto stabilito dalle norme citate, il procedimento è regolato dalle norme ordinarie del rito del lavoro.

Capo I-bis: DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI

Art. 441-bis – Controversie in materia di licenziamento

  1. La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
  2. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.
  3. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.
  4. All’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.
  5. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.

 Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa)

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio)

Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

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