Il decreto-legge 23/2020, all’articolo 1 lettera i) prevede che: “l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”.
Ciò sta a significare che chi ricorre ai crediti garantiti come previsti dal decreto-legge sopracitato non potrà poi operare licenziamenti se non previo accordo sindacale. La dizione legislativa è talmente generica che potrebbe ricomprendervi qualsiasi tipo di licenziamento in quanto provvedimento incidente sui livelli occupazionali.
Per consultare il decreto legge 23/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-n-23-dell08-04-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interven/