Le lettere di licenziamento e le altre comunicazioni aziendali sono atti unilaterali recettizi, per cui il dipendente deve riceverli o, se si rifiuta, vi è una presunzione che la comunicazione sia avvenuta e produca i relativi effetti.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza nr. 23061/07 che ha affermato l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni in dipendenza del potere direttivo e disciplinare cui è sottoposto.
In ogni caso, qualora il lavoratore si rifiuti di ricevere la comunicazione, gliene se ne può dare lettura con l’assistenza di testimoni