Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 1 del 22 gennaio 2014, rispondendo ad un quesito posto da Confindustria, ha precisato che sono valide le conciliazioni concluse in sede sindacale, nelle quali il lavoratore rinuncia ad impugnare il licenziamento, anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto sia stata effettuata senza il rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966 (articolo che dispone, nel caso in cui si voglia procedere ad un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, di espletare un tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla commissione provinciale istituita presso ogni Direzione Territoriale del Lavoro, attivabile attraverso una procedura che inizia con una comunicazione inviata alla DTL, e per conoscenza, all’interessato, con la quale il datore di lavoro comunica la propria intenzione di procedere al recesso, indicando sia le motivazioni che le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione).
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