L’art. 7 dello Stat. Lav. impone al datore di lavoro, dopo la contestazione dell’addebito, di sentire il lavoratore a sua difesa, qualora questi ne faccia espressa richiesta. Al dipendente è in tal caso riconosciuta la possibilità di “farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”. La norma nulla dice in ordine ad altre forme di assistenza. Al riguardo, la Cassazione, recentemente, con sentenza n.26023 del 11/12/09 (conformi Cass. n.7153/08; Cass. n.11430/2000) ha escluso il diritto del lavoratore alla cd. difesa tecnica, ossia a quella assicurata da un “avvocato”, ma, al contempo, ha stabilito che il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di convocare il lavoratore e, ove questi chieda l’assistenza di un avvocato, di avvertirlo che l’art.7 Stat. Lav. non consente l’assistenza tecnica. Pertanto, il lavoratore che lo chieda espressamente, ha diritto a presentare le sue difese oralmente, ma può essere assistito solo da un sindacalista. Solo nel caso in cui il lavoratore, regolarmente convocato, non si presenti o insista per la assistenza di un legale, il datore gli confermerà il divieto di assistenza tecnica e, ove il lavoratore non renda le giustificazioni, si potrà, comunque, dar corso all’applicazione della sanzione.