Una recente sentenza della Cassazione (n 22443/10) ha stabilito che nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale ma ha efficacia soltanto obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti.In sostanza, in caso di licenziamento con esonero dal preavviso, il rapporto si scioglie immediatamente, per cui non avrebbero rilevanza eventuali eventi sospensivi del preavviso stesso, come ad esempio la malattia. Tipico è il caso del lavoratore che, dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento con esonero dal preavviso, si reca dal proprio medico curante per farsi certificare l’esistenza di una qualsiasi patologia, insorta il giorno stesso della ricezione della lettera. In questa ipotesi, non vi sarebbe sospensione del preavviso, avendo il datore di lavoro già optato per la sostituzione del preavviso con la corrispondente indennità sostitutiva e il rapporto sarebbe da intendersi definitivamente risolto.