In caso di declaratoria di illegittimità di un licenziamento il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra nel posto di lavoro, nonché la relativa contribuzione. La Cassazione con sentenza n° 7934 del 1.04.2009 ha ritenuto che il versamento, al momento della reintegrazione, dei contributi relativi alle retribuzioni spettanti al lavoratore, per il periodo dal licenziamento alla reintegra, non costituisce né evasione, né omissione contributiva, e quindi non può essere prevista alcuna sanzione per il ritardato versamento.