09 Maggio 2017
Linee guida per la concessione della CIGO
Con il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, l’Inps detta i criteri interpretativi seguiti nella valutazione delle istanze di CIGO.
L’Inps, con il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, fornisce i criteri applicativi ed interpretativi circa l’istruttoria e la concessione delle integrazioni salariali ordinarie.
In particolare, il messaggio dell’Istituto fornisce chiarimenti ed indicazioni sui seguenti argomenti:
- Carenza di elementi di valutazione: in tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, la sede Inps competente dovrà chiedere all’azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria, al fine di consentire all’azienda stessa, nel rispetto della previsione normativa e in un’ottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica. Qualora, successivamente, risulti comunque necessario emanare un provvedimento di reiezione, l’indicazione dell’avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.
- Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa: la ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata “a priori”, con riferimento agli elementi valutativi disponibili all’atto della presentazione della domanda di concessione della CIGO o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria. Tuttavia, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e l’adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest’ultimo, l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà. L’avvenuta ripresa dell’attività, pertanto, sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.
- Mancanza di lavoro o di commesse: per quanto riguarda le istanze di CIGO con causale “mancanza di lavoro o commesse”, l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi e/o commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione. Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, descritte nella relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
- Eventi meteo: premesso che viene posto a carico dell’Inps l’onere di acquisire i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati, vengono presi in considerazione vari aspetti, quali: il gelo (in particolare per il settore edile); le temperature cosiddette “percepite” (nel caso di temperature particolarmente elevate); la presenza di neve o ghiaccio (in particolare per il settore edile e per le lavorazioni nelle cave).
Per consultare il messaggio Inps, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201856%20del%2003-05-2017.pdf