Con sentenza n. 18154 del 10 novembre 2011 il Tribunale del lavoro di Roma ha accolto la domanda di un praticante giornalista.
Il giornalista, inserito, in base a una convenzione di “stage” (rectius, “tirocinio di formazione e orientamento”) con l’Università di Perugia, nella redazione sportiva di un’emittente televisiva nazionale, di veder riconosciuto il periodo di stage come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il tirocinante era presente in redazione cinque giorni per settimana, dalle 10 alle 18;
b) tutti i giorni riceveva le disposizioni sul lavoro da svolgere dal capo redattore, dai capi servizio, nonché dal vice direttore e dal direttore, che gli indicavano gli argomenti da trattare, la durata e il “taglio” dei servizi;
c) redigeva i testi dei servizi che venivano letti dai conduttori dei notiziari, utilizzando come fonti le notizie di agenzia e degli altri organi di informazione, che riadattava e rielaborava in base alle disposizioniricevute; i testi erano poi sottoposti al controllo dei capi servizio;
d) provvedeva altresì alla scelta e selezione delle immagini (c.d. “tappeto” di immagini) che venivano trasmesse durante la lettura dei testi da lui redatti;
e) utilizzava tutte le dotazioni informatiche e di telecomunicazione redazionali.
Dette attività sono state considerate dal Giudice come attività lavorative vere e proprie e non come attività di mera “esercitazione finalizzata all’apprendimento” (consistenti, come sostenuto dal datore di lavoro, in semplici attività di ricerca bibliografica e d’archivio sotto il “tutoraggio” aziendale) nell’ambito del periodo formativo.
La sentenza è consultabile sul sito www.legge-e-giustizia.it/