Con sentenza n. 11905 del 30 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che l’utilizzo continuo di lavoro supplementare, in un rapporto a tempo parziale, può ravvisare il presupposto di una trasformazione a tempo pieno. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time è ininfluente.
La Suprema Corte ribadisce che: “L’effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l’accettazione della nuova regolamentazione”, e ciò “con ogni conseguente effetto obbligatorio” dal momento che ne deriva una modifica “non accessoria né marginale” dei contenuti del “sinallagma negoziale”.
Nel caso di conversione, il nuovo contratto decorre dalla data in cui il dipendente ha esercitato “con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all”orario normale”, dando diritto al lavoratore a tutte le differenze retributive. La trasformazione trova la sua ratio nel comportamento concludente del datore di lavoro, dove la possibilità del rifiuto del lavoratore non conta. In merito a quale sia il comportamento da qualificarsi come concludente, i giudici hanno chiarito che è tale quello che modifica stabilmente l”orario di lavoro, e specialmente quando il superamento dell”orario normale non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite.