Il 14 settembre 2011, la Camera ha approvato con voto di fiducia la legge di conversione con modificazioni del D.L. 138/2011 (c.d. Manovra bis), che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In particolare, la legge di conversione modifica l”art. 8 del decreto, in tema di contrattazione collettiva. Innanzi tutto, si precisa (comma 1) che i contratti aziendali o territoriali anche se ”separati” (cioè non sottoscritti da tutte le sigle sindacali) saranno efficaci nei confronti di tutti i lavoratori purché siano sottoscritti ”sulla base di un criterio maggioritario” (e, dunque, da sindacati o rappresentanze sindacali aziendali che rappresentino la maggioranza dei lavoratori); tali accordi dovranno, però, essere finalizzati ad uno dei seguenti obiettivi: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione di lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio nuove attività. Le materie oggetto di possibile contrattazione decentrata (comma 2) sono confermate e comprendono anche materie quali contratti a termine, orario di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e, persino, le conseguenze del licenziamento (tranne quello discriminatorio, quello della lavoratrice in concomitanza di matrimonio ovvero in maternità o congedo parentale). La novità piè significativa è quella introdotta dal nuovo comma 2 bis che consente agli accordi aziendali di cui sopra (anche quelli in tema di effetti del licenziamento) di derogare non solo ai contratti nazionali ma persino alle disposizioni di legge (teoricamente anche all”art. 18 dello Statuto), fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi comunitari. Si tratta di una norma che offre grande spazio operativo alla contrattazione di secondo livello, ma che quasi certamente sarà rimessa al vaglio della Corte Costituzionale, mettendo a rischio la tenuta di eventuali accordi derogatori rispetto alla legge.
La legge di conversione conferma, poi, le nuove disposizioni in tema di collocamento obbligatorio (art. 9), di stage (art. 11) e di intermediazione illecita (art. 12), su cui si possono consultare le news precedenti riferite al D.L. 138/11. Ci riserviamo di tornare sulle novità della legge di conversione non appena il testo ufficiale sarà disponibile.