È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16/07/2011 la Legge 111/2011 di conversione del D.L. 98/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (cosiddetta Manovra Correttiva 2011).
Tra le varie disposizioni, risulta confermata l’introduzione dell’obbligo di versamento del contributo unificato per le cause di competenza del giudice del lavoro; tuttavia, in sede di conversione è stato estesa l’area di esenzione. Sono esenti da ogni versamento i titolari di un reddito inferiore al triplo (nel D.L. era invece il doppio) di quello fissato per l’accesso al gratuito patrocinio, quindi pari a € 31.884,482 (€ 10.628,16 x 3), come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Le somme si intendono lorde e il reddito sembrerebbe essere quello individuale; deve osservarsi che, però, in alcune cancellerie la norma viene interpretata nel senso che trattasi di reddito familiare, come risultante dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Sul punto sarà necessario un chiarimento ministeriale.
La misura del contributo nelle controversie previdenziali è di € 37,00 fisse; per le controversie di lavoro, invece, la misura del contributo dipende dal valore della causa: fino ad € 1.100 : € 18,50; da € 1.100,01 a € 5.200: € 42,50; da € 5.200,01 a € 26.000: € 103; da € 26.000,01 a
€
52.000 e valore indeterminabile: € 225; da € 52.000,01 a € 260.000: € 330; da € 260.000,01 a € 520.000 : € 528; oltre € 520.000: € 733.
Confermate le altre novità già segnalate con nostra news del 13 luglio 2011, cui si rimanda.