20 Novembre 2018
Misure in materia di lavoro nel “Decreto Genova”
Le misure in materia di lavoro contenute nel “Decreto Genova”
Sul supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, è stata pubblicata la legge n. 130 del 16 novembre 2018 di conversione del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 con le disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, altre emergenze ed alcune misure in materia di lavoro.
Circa il lavoro, segnaliamo in particolare alcune disposizioni di carattere generale:
- concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, fino ad un massimo di 12 mesi, qualora l’impresa abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale (art. 44).
- esonero dal pagamento, per gli anni 2020 e 20121, delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall’art. 2, comma 31, della legge 92/2012 (c.d. “ticket licenziamento”), per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (art. 43-bis);
Specificamente per il territorio di Genova:
- la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente (art. 4-ter, comma 1);
- la concessione in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa dell’evento del crollo, e’ riconosciuta un’indennità una tantum pari a 15.000 (art. 4-ter, comma 2);