La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 maggio 2011 n. 10731 ha escluso che il datore di lavoro abbia l’obbligo di assumere disabili ex Legge 68/99 nel caso in cui abbia dovuto ricorrere a procedure di mobilità o licenziamenti collettivi. Tale sospensione dall’obbligo suddetto ha una durata massima di sei mesi a decorrere dalla data dell’ultimo licenziamento (periodo corrispondente a quello previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 297/02 circa l’obbligo del datore di lavoro che abbia proceduto a licenziamenti collettivi ex Legge 223/91 di riassumere i lavoratori licenziati in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni). Rammentiamo che a detto periodo di sei mesi si aggiunge l’ulteriore periodo di 60 giorni (decorrenti dal momento in cui sorge l’obbligo all’assunzione dei disabili) entro il quale i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione (art. 9, co. 1 Legge 68/99).