06 Novembre 2008

MODALITA’ SANZIONATORIE DEI LIBRI OBBLIGATORI DAL 25.06.08 AL 18.08.08

Con nota del 30 ottobre 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità sanzionatorie relative alla violazione delle norme sulla tenuta dei libri obbligatori nel periodo transitorio fra il 25.06.08 e il 18.08.08, stabilendo quanto segue:– Dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/08 (25.06.08) non è piè comminabile lamaxisanzione per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori, commesse successivamente al 25 giugno 2008. – Dopo il 25 giugno 2008, qualora il datore di lavoro si avvalga di un consulente abilitato per la tenuta del libro paga, sezione presenze, ovvero del libro unico del lavoro, l’omessa esibizione dei documenti può essere sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo. – Sempre dopo il 25 giugno 2008, l’aggiornamento del libro paga, sezione presenze, ovvero il libro unico del lavoro deve essere effettuato entro e non oltre il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In considerazione di ciò, sempre dalla stessa data, non possono essere sanzionate violazioni attinenti all’obbligo di aggiornare il libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. – Per tutte le violazioni accertate nel periodo dal 25 giugno al 18 agosto 2008, relative alla omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, dovrà essere applicata la sanzione prevista dall’art. 195 del DPR 1124/1965 (sanzione amministrativa compresa fra € 25,00 ed € 154,00).

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