03 Dicembre 2021
NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro | Adlabor
L’INPS, con il circolare n. 180 del 1° dicembre 2021, riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La circolare chiarisce che i lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale, come previsto dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), possono comunque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI , sempre che ricorrano gli altri presupposti di legge. Come precisato nel messaggio 26 novembre 2020, n. 4464, l’accesso alla NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Questo termine è stato fissato al 30 giugno 2021. Il decreto Sostegni, tuttavia, ha previsto per determinati datori di lavoro una proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. La circolare fornisce le informazioni relative alla tipologia di datori di lavoro interessati dalla proroga rispettivamente al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021 e riepiloga, infine, le ipotesi di accesso ordinario alla NASpI, allo scadere del periodo di vigenza del divieto di licenziamento.
Segnaliamo in particolare che:
- per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti;
- per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente il divieto di licenziamento;
- nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le seguenti ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro:
- licenziamento;
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- dimissioni per giusta causa (cfr., a titolo esemplificativo, la circolare n. 94 del 2015);
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Per consultare la circolare n. 180/2021, clicca qui:
https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/naspi-accordo-collettivo-di-incentivazione-allesodo-inps-circolare-n-180-2021/
Per consultare il messaggio n. 4464/2020, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204464%20del%2026-11-2020.pdf