11 Marzo 2024 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali contenute nelle disposizioni dell’articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) riguardanti in particolare:
- Welfare aziendale: limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3 del TUIR, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Circa l’erogazione diretta o rimborso delle somme per le «spese per l’affitto della prima casa», l’Agenzia delle Entrate precisa che con la locuzione «spese per l’affitto» si deve fare riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno. Resta fermo che il superamento dei limiti indicati comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti;
- Fringe benefit: circa le modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti, L’Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto dovrà essere effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo. Tali le disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023;
- Detassazione dei premi di risultato: per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa;
- Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale: non concorre alla formazione del reddito nella misura pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande;
- Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: per il solo biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali è possibile fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, antecedenti all’entrata in vigore della legge di bilancio 2024. I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Qualora il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
07 Marzo 2024 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, il Decreto 18 gennaio 2024 con l’individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere», e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle Regioni.
Segnaliamo in particolare che l’art. 2 prevede che:
- siano le regioni a programmare e finanziare in favore delle imprese o dei loro lavoratori le attivita' di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parita' di genere, entro e non oltre il 30 giugno 2025;
- il Ministero del lavoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e con le amministrazioni regionali e con il supporto di INAPP, predisporra' apposite linee guida entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, cioè entro il 5 giugno 2024;
- per evitare i rischi di dispersione o duplicazione dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione delle attivita' formative, vi sia un coordinamento da parte Dipartimento per le pari opportunità, in qualità di amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti attuatori dello stesso.
05 Marzo 2024 - Normativa
Il Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, ha modificato la norma, contenuta nella Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che indica i pre-requisiti per la fruizione dei benefici di natura normativa e contributiva, introducendo, altresì, una disposizione che specifica le modalità di ripresa dei benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate.
Queste le novità (evidenziate in grassetto) apportate:
- Comma 1175
…, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Comma 1175 – bis (nuovo)
Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
04 Marzo 2024 - Normativa
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Per quanto riguarda la materia lavoro, le disposizioni di maggior interesse riguardano le modifiche apportate agli articoli 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare), 30 (misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo) e 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro) del Decreto legislativo 276/2003.
In particolare, per quanto concerne l’articolo 29 le modifiche prevedono adesso:
- l’applicazione, ai lavoratori presenti nell’appalto, di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
- l’estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e di distacco privi dei requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
Questo il nuovo testo dell’articolo 29 del Decreto legislativo 276/2003 (le modifiche sono evidenziate in grassetto):
Art. 29 Appalto
- Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
- In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.
- L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo’ chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
29 Febbraio 2024 - Normativa
La Legge n. 18/2024 che ha convertito con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, c.d. “Milleproroghe”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2024.
In ambito lavoristico, il decreto “Milleproroghe” oggetto di conversione è intervenuto (art. 18 comma 4 bis) prorogando al 31 dicembre 2024 la possibilità per le aziende di avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi senza causali (qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva) a condizione però di indicare le “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” che motivino l’adozione del contratto a termine.
28 Febbraio 2024 - Normativa
Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 127 del 22 febbraio 2024, ha sospeso il suo precedente provvedimento sulla conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto, dimensione dell’e-mail) indicato in 7 giorni, estensibili di 48 ore per comprovate esigenze ed ha avviato una consultazione con cui datori di lavoro pubblici e privati, esperti della disciplina di protezione dei dati e tutti i soggetti interessati avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per inviare al Garante le proprie osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, tramite posta ordinaria o alle caselle [email protected] oppure [email protected].
22 Febbraio 2024 - Normativa
L’INPS informa che è attivo “INPS per tutti”, il canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.
Il servizio proporrà almeno cinque contenuti a settimana sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti INPS, con l’obiettivo di garantire informazioni sempre più tempestive, semplici e accessibili sui diversi temi legati alla previdenza sociale: pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione, contributi e molti altri.
I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni:
- verde per imprese e liberi professionisti;
- giallo per le informazioni a tema lavoro;
- arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza;
- rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità;
- blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.
Una volta entrati nella chat, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere informazioni.
Il canale, inoltre, garantisce la totale riservatezza degli utenti, che avranno la certezza dell’autorevolezza delle informazioni.
È possibile iscriversi al canale WhatsApp “INPS per tutti” attraverso questo link: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34.
21 Febbraio 2024 - Normativa
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, con la quale, informa circa l’intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nei settori dell’industria e dell’agricoltura.
Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che consente di qualificare come malattia professionale tabellata quando sono rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.
Segnaliamo in particolare che:
- nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision);
- nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore;
- nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.
Sul piano operativo, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:
- l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.
L’Inail potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:
- l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
- che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata e cioè che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.;
- che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
- che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.
20 Febbraio 2024 - Normativa
Venerdì 16 febbraio 2024 Confprofessioni ha sottoscritto, con le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’ipotesi di rinnovo del contratto, scaduto nel 2018, che ha una durata triennale e coinvolge circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali.
In particolare, l’ipotesi di rinnovo prevede:
- Durata e vigenza: dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027;
- Aumento contrattuale: di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. Previste quattro tranche di erogazione: 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026;
- Una tantum: pari a 400 euro, sarà erogata in due tranche: 200 euro a maggio 2024 e 200 euro a maggio 2025;
- Classificazione del personale: previste nuove figure professionali: in ragione della dinamicità del settore e della importante innovazione tecnologica e digitale che lo investe;
- Contrattazione decentrata: anche a livello aziendale. A livello territoriale saranno inoltre costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale;
- Assistenza sanitaria integrativa: per quella erogata da Cadiprof vi sarà un incremento di 5 euro del contributo al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. Il testo conferma e precisa ulteriormente le coperture delle prestazioni erogate dalla bilateralità anche in favore delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari;
- Apprendistato professionalizzante: potrà essere utilizzato come strumento valido per il praticantato;
- Assunzione a tempo determinato: previste due specifiche causali che la permettono fino a 24 mesi per incarichi temporanei superiori ai 12 mesi o nei casi di nuove attività. Viene altresì ridotto il periodo di raggiungimento del livello di inquadramento per le assunzioni con il contratto di reimpiego;
- Lavoro agile: recepiti e implementati gli accordi interconfederali per agevolare l’utilizzo all’interno degli studi professionali;
- Formazione: sancito il diritto individuale soggettivo in capo ai lavoratori per l’accesso ai percorsi di formazione delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari, anche erogati dal Fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni;
- Permessi retribuiti: il miglioramento della normativa per le donne vittime di violenza e implementa i permessi per il diritto allo studio e quelli per la tutela della salute (è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione);
- Sostegno alla genitorialità: a far data dal 1° gennaio 2025, il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro sarà del 90% della retribuzione.
Le Parti hanno inoltre sottoscritto gli allegati, a corredo dell’accordo di rinnovo contrattuale; di particolare rilevanza l’accordo in tema di relazioni sindacali, che implementa e integra il testo contrattuale definendo nuove agibilità, e quello afferente la regolamentazione della figura del CSO (collaboratore di studio odontoiatrico).
19 Febbraio 2024 - Normativa
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 15 febbraio 2024 il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023, con il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.
A seguito della pubblicazione del DPCM, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024. Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro.
Per le richieste di informazione e di supporto tecnico resta operativo il Nul – Numero unico del lavoro, contattabile sia tramite telefono al numero verde 800.00.00.39 sia online tramite il modulo di contatto, scaricabile da https://www.anpal.gov.it/modulo-di-contatto