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23 Maggio 2016 - Normativa

Part-time prima della pensione: modalità operative

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il decreto interministeriale 7 aprile 2016, recante la disciplina sulla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell'età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell'articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016). Leggi tutto...

18 Maggio 2016 - Normativa

Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) – Criteri di concessione

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, con il quale ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni Ordinaria (CIGO), ai sensi dell'art. 16, co. 2, del D.Lgs. n. 148/2015. Leggi tutto...

17 Maggio 2016 - Normativa

Detassazione premi di risultato 2015 – Procedura telematica per il deposito dei contratti aziendali

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che dal 16 maggio 2016 è attiva la procedura telematica per il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello, ciò al fine di usufruire della tassazione agevolata sull'erogazione dei premi di risultato 2015, prevista dall'articolo 1, commi 182-189 della Legge di Stabilità 2016 e dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016. Leggi tutto...

17 Maggio 2016 - Normativa

Tassazione agevolata premi di risultato 2015

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata (c.d. detassazione 2016).

In particolare, il Decreto:

  • disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
  • regolamenta gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.;
  • prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro.
  • le aziende, qualora vogliano erogare premi di risultato e/o partecipazione agli utili relativi all'anno 2015 avvalendosi della tassazione agevolata, in base ad un contratto aziendale stipulato prima della pubblicazione del decreto, dovranno depositare il contratto aziendale e l'autocertificazione di conformità del contratto alle disposizioni previste dal Decreto, presso la DTL competente entro il prossimo 15 giugno.

Per consultare il decreto clicca qui:

05 Maggio 2016 - Normativa

Welfare aziendale

La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, apportando rilevanti modifiche all'art. 51 del DPR 917/1986, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito indicato come TUIR) e ampliando il novero delle erogazioni agevolate aventi finalità sociali, educative ed assistenziali. Leggi tutto...
12 Aprile 2016 - Interpretazioni

Il diritto d’opzione del lavoratore illegittimamente licenziato: approfondimenti

Informiamo che sul sito dello studio www.adlabor.it, in Interpretazioni/Licenziamenti individuali, è disponibile per la consultazione l'articolo "Il diritto d'opzione del lavoratore illegittimamente licenziato", pubblicato dalla rivista Diritto e Pratica del Lavoro n. 8/201.

L'articolo è consultabile su:
http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=2&Argomento=155&Contenuto=3406&Livello=1

12 Aprile 2016 - Normativa

La nuova disciplina dei congedi parentali: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 13 dell'11 aprile 2016, ha effettuato delle precisazioni in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali di cui all'art. 32 D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 80/2015. Leggi tutto...

12 Aprile 2016 - Interpretazioni

Dimissioni on-line: chiarimenti

È stata pubblicata sul sito, nella sezione interpretazioni, una breve illustrazione della nuova disciplina sulle dimissioni on-line.

Per consultare la nota: http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=2&Argomento=77&Contenuto=3404&Livello=1

06 Aprile 2016 - Normativa

Welfare aziendale

La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, apportando rilevanti modifiche all'art. 51 del DPR 917/1986, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito indicato come TUIR) e ampliando il novero delle erogazioni agevolate aventi finalità sociali, educative ed assistenziali. Leggi tutto...

31 Marzo 2016 - Normativa

Tipologie di lavoro per cui è stipulabile il contratto di lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 10/2016, ha precisato che, la corretta interpretazione dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 ("Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, …. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"), e dell'art. 55 comma 3 D.lgs. n. 81/2015 ("Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti"), permette l'applicabilità del decreto ministeriale del 23 ottobre 2004, ai sensi del quale è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923 e che di seguito riportiamo:

[1. Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro.
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto all'estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali.
21. Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) .
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste citta`, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca.
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché` abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.
42. Personale addetto ai corri ponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità`, accertato dall'Ispettorato del lavoro.
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità`.
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.]

Per consultare la risposta ad interpello n. 10/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello10-2016.pdf

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