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31 Marzo 2016 - Normativa

Orario di lavoro dei minori

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 11/2016, ha precisato che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il quale costituisce anche una modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e alle 35 ore settimanali.

Per consultare la risposta ad interpello n. 11/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello11-2016.pdf

31 Marzo 2016 - Normativa

Normativa 2016 in materia di ammortizzatori sociali in deroga

È stata pubblicata dall'INPS, in data 29 marzo 2016, la Circolare n. 56/2016 avente ad oggetto la normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, a seguito degli interventi legislativi operati con D.Lgs. n. 148/2015, L. n. 208/2015 e D.M. n. 83473/2014.
Con la circolare si sono voluti approfondire alcuni aspetti della disciplina ed in particolare:
- Cassa Integrazione Guadagni in deroga:
lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti (titolari di contratto professionalizzante e non) e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento;
contributo addizionale: è stata prevista una misura progressiva pari: al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o piè interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile;
modalità nonché termini di erogazione per il rimborso e conguaglio delle prestazioni: il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbono essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto n. 148/2015, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data;
termini di presentazione della domanda: l'azienda deve presentare, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda;
TFR: tale rimborso non può essere a carico dell'INPS, la corresponsione delle quote maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro:
raccordo con le discipline del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi: le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Medesima possibilità è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.
- Mobilità in deroga: la suddetta prestazione non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiatodi prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non piè di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, piè ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.
- Novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016: è disposto un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ed è dettata nel contempo la disciplina per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri previsti, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.
Per consultare la circolare:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-03-2016.htm

30 Marzo 2016 - Normativa

Esonero contributivo per assunzioni 2016 – istruzioni INPS

L'Inps, con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che:

  • nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
  • nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (e cioè dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  • non sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

La misura dell'incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.

Per consultare la circolare clicca qui

21 Marzo 2016 - Normativa

Ticket licenziamenti 2016

Il contributo Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), è una prestazione economica, istituita con D. Lgs. N. 22 del 4 marzo 2015 a favore dei lavoratori dipendenti e conseguente agli eventi di disoccupazione involontaria. Leggi tutto...

16 Marzo 2016 - Normativa

Prospetto Informativo Disabili

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il vademecum sulle regole per la compilazione del Prospetto Informativo Disabili (Legge n. 68/1999). Leggi tutto...

16 Marzo 2016 - Normativa

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione NAspI, etc., per l’anno 2016

L'Inps, con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione NASpI, nonché dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL , dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo e la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2016.

Segnaliamo in particolare:

A) Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 41/1986:

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro);

- Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro).

B) Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986:

- Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)

- Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)

C) Indennità di disoccupazione NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.195,00 per il 2016.

L'importo dell'indennità NASpI risulta pari a:

- 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore fino a euro 1.195,00 (valore per l'anno 2016);

- 75% del predetto importo piè il 25% della retribuzione eccedente, nel caso in cui la retribuzione superi tale limite.

L'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione NASpI per il 2016 non può in ogni caso superare, per il 2016, il tetto massimo di euro 1.300,00.

D) Indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DISCOLL

è pari ad euro 1.195,00 per il 2016.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300,00.

La circolare n. 48/2016 dell'INPS è consultabile su: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2048%20del%2014-03-2016.pdf

11 Marzo 2016 - Normativa

Dimissioni telematiche: il Ministero del Lavoro fornisce i video tutorial e le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova procedura on-line

Il Ministero del Lavoro ha reso consultabili appositi video tutorial esplicativi delle nuove modalità di comunicazione esclusivamente telematiche delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, oltre a diffondere le risposte alle domande piè frequenti (FAQ) sulla nuova procedura che sarà obbligatoria dal 12 marzo 2016. Leggi tutto...
08 Marzo 2016 - Normativa

Le istruzioni del Ministero del Lavoro per la procedura telematica per le dimissioni

Il Ministero del lavoro, con la circolare del 4 marzo 2016, n. 12, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica obbligatoria per le dimissioni e per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro che sarà operativa dal 12 marzo 2016. Leggi tutto...

08 Marzo 2016 - Schemi

Schema agevolazioni contributive e fiscali per assunzioni

E' stato pubblicato, sul sito http://www.adlabor.it/, uno schema sinottico in materia di agevolazioni contributive e fiscali per assunzioni. Leggi tutto...

04 Marzo 2016 - Schemi

Congedi parentali

E' stato pubblicato, sul sito http://www.adlabor.it/, uno schema sinottico in materia di congedi parentali aggiornato al Decreto Legislativo n. 80/2015 ed alla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Leggi tutto...

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