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22 Luglio 2015 - Normativa

Congedo parentale: nuove modalità di fruizione

L'Inps, con circolare 17 luglio 2015 n. 139, fornisce istruzioni circa le nuove modalità di fruizione del congedo parentale, così come previsto dall'art. 32 del D.Lgs 151/2001 (T.U. maternità/paternità) modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 80/2015.

Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità

Ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente, anche in caso di adozione, ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non piè 8 anni, come previsto in precedenza)

Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori, anche in caso di adozione, è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non piè fino al 3° anno), un'indennità pari al 30 % della retribuzione, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

È possibile percepire l'indennità del 30% per i periodi di congedo parentale fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad euro 6.531,07 (vedi circolare Inps n. 78 del 16 aprile 2015).

L' indennità è a carico dell'INPS, anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata da quest'ultimo attraverso il sistema del conguaglio.

Contribuzione figurativa del congedo parentale

La fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino ai 12 anni del figlio (anche per i periodi non indennizzati).

Rammentiamo che la durata massima del congedo è pari a:

  • 6 mesi per ciascun genitore (elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale);
  • 10 mesi complessivi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi);
  • 10 mesi in caso di genitore unico.

Presentazione della domanda

Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica, tranne quelle dal 26 giugno al 31 luglio 2015, per le quali è necessaria la modalità cartacea (vedi messaggio Inps n. 4576 del 6 luglio 2015).

Le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015

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06 Luglio 2015 - Normativa

NASPI – Contributi di finanziamento

L'INPS, con messaggio 30 giugno 2015 n. 4441, fornisce indicazioni circa la misura dei contributi di finanziamento sulla NASpI, nuova assicurazione sociale per l'impiego introdotta dal D.lgs 22/2015. Per il finanziamento della prestazione, che sostituisce ASpI e mini ASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, rimandando alla circolare n. 94/2015 per gli aspetti di carattere normativo.

In sostanza, rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto per l'ASpI dall'articolo 2 della legge 92/12, con conferma dei seguenti valori:

  • contributo ordinario: 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978), salvo eventuali riduzioni previste per legge nonché i progressivi adeguamenti per talune categorie di lavoratori (ad esempio: il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato);
  • contributo addizionale: 1,40% della retribuzione imponibile (il contributo è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;dei lavoratori dipendenti con contratto a termine delle pubbliche amministrazioni;degli apprendisti; dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 (solo fino al 31 dicembre 2015 per quelle definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011). Sempre con riguardo al contributo addizionale se ne prevede la restituzione al datore di lavoro nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato (art. 2, c. 30 L. 92/2012). Con riferimento alle trasformazioni - stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno 2015, si precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell'esonero contributivo ex art. 1, co 118 e seguenti, L. 190/2014 (di importo massimo annuo pari ad euro 8.060), ove spettante;
  • contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate da maggio 2015, la soglia annuale del contributo di cui all'art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l'importo massimo (riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi) è di € 1.469,85. Fino al 31 dicembre 2015 non sussiste tale obbligo contributivo per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; per l'interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili dovute a completamento delle attività e chiusura del cantiere e per le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Sono ovviamente esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91.

L'Inps conferma infine che continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo (50% dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in trattamento ASpI o NASpI), in favore dei datori di lavoro che, nel rispetto della disciplina comunitaria, assumono o trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell'indennità NASpI (ex ASpI). Evidenziamo però che detto beneficio non compete per quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese che, al momento del licenziamento, presentavano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima.

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02 Luglio 2015 - Normativa

Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di 2° livello

L'Inps, con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015, fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).

Per l'anno 2015, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 (vedi nostra news del 4 giugno 2015) stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello possa essere concesso entro il limite dell'1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione "contrattuale".

Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

  • entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • totale sulla quota del lavoratore.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 8 aprile 2015. In assenza di deposito, non sarà possibile l'ammissione allo sgravio contributivo;
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell'accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La fruizione dell'incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

Per richiedere lo sgravio, le aziende dovranno inoltrare, anche tramite gli intermediari autorizzati ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti all'INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);

- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;

- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.

L'INPS provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico, mentre, con apposito messaggio, verrà portata a conoscenza dei datori di lavoro la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all'articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile 2015, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso.

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24 Giugno 2015 - Normativa

Jobs Act 2

In applicazione del Jobs Act sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 144 e n.145 del 24/6/2015) il Decreto Legislativo n.80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed il Decreto Legislativo n.81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che entreranno in vigore il 25 giugno 2015.

I testi sono visibili sui seguenti link:

Decreto Legislativo n.80:

http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=4&Argomento=59&Contenuto=2718&Livello=1

Decreto legislativo n.81:

http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=4&Argomento=59&Contenuto=2719&Livello=1

23 Giugno 2015 - Formazione

Incontro sui nuovi due decreti attuativi del Jobs Act

In precedenti incontri, il 4 e il 5 marzo 2015, abbiamo illustrato il contenuto dei primi due decreti attuativi del Jobs Act. Leggi tutto...

17 Giugno 2015 - Normativa

Nuova PEC per comunicazione sui lavori intermittenti.

Il Ministero del Lavoro ha reso noto sul sito http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/lavoro-Intermittente.aspx il nuovo indirizzo PEC al quale inviare, dal 1° giugno 2015, la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa collegata ai contratti di lavoro intermittente (lavoro "a chiamata") da parte dei datori di lavoro.

Tale nuovo indirizzo è: [email protected] e sostituisce il precedente [email protected].

Sullo stesso sito sopra indicato viene anche reso noto che è possibile effettuare l'invio delle comunicazioni anche tramite l'App "Lavoro Intermittente", che può essere scaricata seguendo le istruzioni presenti su: http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/App-Lavoro-Intermittente.aspx

15 Giugno 2015 - Normativa

Jobs act: approvati i decreti su riordino contratti e conciliazione tempi vita-lavoro

Il Governo ha approvato in via definitiva il 12 giugno 2015 i decreti legislativi sul riordino dei contratti e sulla conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro.

Attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per poter fornire prime indicazioni operative sulla loro applicazione.

04 Giugno 2015 - Normativa

Decontribuzione 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 8 aprile 2015 con la determinazione, per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n.247/2007.

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2015, è concesso ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita.

Ricordiamo che ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

La domanda con cui viene richiesto lo sgravio deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda;

- la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

Lo sgravio contributivo non è concesso:

- quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piè rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, co. 1, D.L.338/1989, convertito in L.389/1989;

- se manca o non è regolare il documento unico di regolarità contributiva (art. 1, co. 1175 L. 296/2006)

I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

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04 Giugno 2015 - Normativa

Offerta di conciliazione in caso di licenziamento di lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti: obbligatoria dal 1° giugno 2015 la comunicazione telematica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015 con la quale viene resa operativa dal 1° giugno 2015, data di attivazione del sistema informatico dedicato, la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione dopo un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La comunicazione, prevista dall'articolo 6 del D.Lgs 23/2015, dovrà essere effettuata, entro 65 giorni dalla data di cessazione del rapporto, qualora si proceda ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista dallo stesso articolo 6, per:

- lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori per i quali è stato trasformato il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

- lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

Si ricorda che l'omessa comunicazione prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

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28 Maggio 2015 - Normativa

Ammortizzatori sociali in deroga – criteri di concessione

L'Inps, con circolare n. 107 del 27 maggio 2015, fornisce i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

La circolare specifica, in riferimento alla CIG in deroga:

  • i requisiti soggettivi dei lavoratori interessati (precisando che l'integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento);
  • i requisiti giuridici dei datori di lavoro destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga (limitando la possibilità di richiesta ai soli soggetti giuridici qualificati come imprese, ex articolo 2082 del codice civile);
  • il fatto che, prima di poter avere accesso alla CIG in deroga, il datore di lavoro deve comunque aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.);
  • le causali di concessione del trattamento (limitate a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; oppure a situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato od a crisi aziendali; o, infine, ad interventi di ristrutturazione o riorganizzazione. Sono escluse in ogni caso le ipotesi di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa);
  • le modalità di presentazione della domanda di concessione della CIG in deroga (con l'obbligo dell'azienda interessata di trasmettere telematicamente le domande all'INPS, o in alternativa alle Regioni, valorizzando il campo "data sottoscrizione accordo". L'assenza della valorizzazione di tale campo inibirà l'invio della domanda e produrrà un messaggio di errore);
  • i limiti di durata del trattamento (massimo 5 mesi nell'arco di un anno per il 2015)

Quindi, la circolare affronta il trattamento di mobilità in deroga, precisando che:

  • la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga da parte delle Regioni o Province autonome è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente;
  • la durata massima per i lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento non abbiano mai beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga è di 6 mesi nell'arco del periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016 (6 + 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978). Dal 1 gennaio 2017 Il trattamento non sarà piè erogato.

Per consultare la circolare clicca qui

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