Collaborazioni coordinate e continuative, Superamento del contratto di lavoro a progetto, lavoro subordinato in presenza di etero-organizzazione, procedura per la stabilizzazione dei co.co.co.: primi chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, ha fornito i primi chiarimenti e indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 81/2015, con particolare riferimento alle Collaborazioni organizzate dal committente e la procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, precisando anche che saranno avviate nel corso del 2016 specifiche campagne ispettive con particolare riferimento al settore dei call center per verificare l'ottemperanza alla nuove norme.
Nel dettaglio:
- Per quanto riguarda il superamento del contratto di lavoro a progetto e delle "altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo'', disciplinati dagli ormai abrogati artt. 61 - 69 bis del D.lgs. n. 276/2003, il Ministero conferma che per espressa previsione di legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti genuini stipulati prima del 25 giugno 2015, che quindi potranno pertanto esplicare effetti sino alla loro naturale scadenza.
- Secondo il Ministero, l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione), prevista dall'art. 2 comma 1 del D.lgs. 81/2015, dipenderà dal fatto che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, ossia che:
- il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro;
- il collaboratore sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente;
- le prestazioni effettuate dal collaboratore risultino continuative ed esclusivamente personali, precisando che per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" il Dicastero del Lavoro intende le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti, mentre per "continuative", si intende che si ripetano in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate dal committente quantomeno con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro".
- La Circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro puntualizza altresì che, pur essendo escluse dall'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" le collaborazioni, anche se caratterizzate dall'etero-organizzazione:
a) per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'art. 90 della L. n. 289/2001.
Rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove venga accertata una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c.
- Da ultimo, il Ministero in merito alla procedura di stabilizzazione dei soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, precisa che:
- La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti (la disposizione fa infatti riferimento a "soggetti già parti"), prevede due condizioni:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione dei pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
-L'estinzione degli illeciti è preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione "trasformati" in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo.
-Se l'accesso ispettivo ha luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.
-Va infine chiarito che tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell'agevolazione contributiva per assunzioni a tempo indeterminato prevista dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.
Per consultare la circolare clicca qui:http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/02/MLcir2-2016cococo.pdf