06 Novembre 2015 - Normativa
Con circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l'INPS ha fornito nuovi ed ulteriori chiarimenti in merito all'esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, previste dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 e ss, della L. n. 190/2014).
In particolare, la circolare precisa che:
- il beneficio si applica anche ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel novero delle Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) oppure che assumono lavoratori assicurati all'Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI);
- l'esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- rientrano nell'agevolazione le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. Viene inoltre precisato che in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. l'esonero spetta anche per eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione (disponibilità);
- in caso di assenza per maternità obbligatoria il periodo agevolato slitta in avanti;
- nei casi di trasformazione o stabilizzazione (entro sei mesi dalla relativa scadenza) di rapporti a termine è prevista la restituzione del contributo addizionale NASpI ai sensi della Legge n. 92/2012;
- l'esonero non spetta nè per assunzioni di chi ha lavorato all'estero nei sei mesi precedenti né nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso nei sei mesi precedenti la nuova assunzione sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
- si è inoltre esclusi dal bonus anche nei casi di subentro nell'appalto di servizi e transito di lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato dal cedente al subentrante (la bozza di Legge di Stabilità 2016 prevede invece la possibilità di usufruirne.
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04 Novembre 2015 - Interpretazioni
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha precisato che, nel caso in cui il lavoratore usa la propria autovettura per svolgere le sue mansioni in trasferta fuori della cerchia del Comune dove ha la propria sede di lavoro, ha diritto a vedere non assoggettato fiscalmente ed integralmente il relativo rimborso chilometrico solo nel caso in cui il tragitto parta dalla sede di lavoro.
Nel caso in cui, invece, la distanza percorsa dal dipendente dalla propria residenza alla località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio), la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.
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06 Ottobre 2015 - Normativa
Con circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 il Ministero del lavoro fornisce prime indicazioni operative circa la nuova disciplina della CIGS.
In particolare ed in estrema sintesi, le indicazioni concernono: decorrenza delle nuove normative, lavoratori e datori di lavoro interessati, causali d'intervento, durata e procedure per la concessione, contribuzione addizionale
- Decorrenza delle nuove normative: si applicano per le richieste presentate a partire dal 24 settembre 2015;
- Lavoratori interessati: quelli in forza con contratto di lavoro subordinato (compresi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio ed altri tipi di apprendisti) che abbiano alla data della richiesta di intervento almeno 90 giorni di effettivo lavoro (sono equiparati al lavoro effettivo le assenza per ferie, festività, maternità obbligatoria ed infortuni sul lavoro);
- Datori di lavoro interessati: industriali ed artigiani di vari settori merceologici con piè di 15 dipendenti mediamente nel semestre precedente la richiesta; commerciali di vari settori di attività con piè di 50 dipendenti mediamente nel semestre precedente la richiesta; imprese del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali senza limiti dimensionali; partiti politici
- Causali d'intervento: solo per riorganizzazione aziendale (che comprende anche ristrutturazione e conversione), crisi aziendale (tranne i casi di cessazione dell'attività) e contratti di solidarietà. Dal 1° gennaio 2016 saranno esclusi i casi di ricorso a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- Durata massima: 24 mesi in un quinquennio mobile (se vi sono stati contratti di solidarietà la durata massima può arrivare a 36 mesi) e 30 mesi per le imprese del settore edile ed affini.
- Procedure: l'impresa che intende chiedere l'intervento della CIGS dovrà prima effettuare una consultazione sindacale, quindi entro i 7 giorni successivi alla consultazione (o alla firma dell'eventuale accordo) presentare la domanda, corredata da una serie di informazioni concernenti i lavoratori in forza e quelli interessati alla CIGS. L'intervento della CIGS, se la richiesta sarà accolta, decorrerà non prima del 30° giorno successivo alla data della presentazione della richiesta.
- Contribuzione addizionale: a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e' stabilito un contributo addizionale, calcolato in percentuale sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura pari al 9% per uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
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01 Ottobre 2015 - Normativa
L'Inps, con messaggio n. 5919 del 24 settembre 2015, fornisce le prime istruzioni applicative relativamente alle modalità attuative del nuovo decreto legislativo n. 148/2015, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Leggi tutto...