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13 Gennaio 2014 - Normativa

CIG in deroga 2014 – Proroga per Regione Lombardia

Il giorno 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti sociali lombarde un accordo che proroga, per tre mesi, il precedente Accordo Quadro regionale (quello relativo al secondo semestre 2013) per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

La proroga dell'accordo regionale si è resa necessaria per il prolungarsi, a livello nazionale, dell'iter per l'emanazione del decreto interministeriale che modificherà i criteri per la Cassa integrazione e mobilità in deroga per l'anno 2014.

Con la firma del suddetto accordo le aziende potranno presentare domanda di CIG in Deroga a partire dal 1° gennaio e con termine entro il 31 marzo 2014 sulla base di accordi sottoscritti in sede sindacale con durata massima del trattamento di tre mesi e, comunque, non oltre il prossimo 31 marzo.

Si precisa che qli accordi sottoscritti entro il 31 gennaio 2014 potranno avere valenza retroattiva a partire dal 1° gennaio 2014.

Per consultare il documento clicca qui

13 Gennaio 2014 - Normativa

Lavoro accessorio: nuove modalità di invio della dichiarazione di inizio attività lavorativa e di eventuali variazioni

Cambiano le modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività da effettuare in caso di lavoro accessorio (D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del D. Lgs. 276/03, art. 2).

L'Inps, infatti, con sua circolare n. 177 del 19 dicembre 2013, informa che le comunicazioni concernenti la dichiarazione di inizio attività lavorativa o le eventuali relative variazioni non avverranno piè con la trasmissione della dichiarazione all'INAIL a mezzo fax o tramite i servizi online del sito istituzionale (che, a partire dal 15 gennaio 2014, saranno disattivati), ma dovranno essere comunicate direttamente all'INPS ed esclusivamente con modalità telematica.

L'obbligo riguarda i datori di lavoro che, all'inizio della prestazione di lavoro accessorio, devono comunicare agli Enti pubblici:

- la data di inizio attività;

- i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore;

- il luogo dove si svolge l'attività lavorativa;

- il periodo presunto di durata di quest'ultima.

Ricordiamo che il lavoro accessorio è una particolare e specifica forma di rapporto di lavoro autonomo occasionale, che non dà luogo, nel corso di un anno solare a compensi (effettuati mediante appositi buoni ("buoni lavoro" o "vouchers") superiori:

- a 5.000 euro (netti, pari a 6.666 euro lordi), con riferimento alla totalita' dei committenti commerciali o professionisti;

- a 3.000 euro (netti, pari a 4.000 euro lordi), con riferimento alla totalita' dei committenti, nel caso di lavoro accessorio prestato da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (agevolazione consentita solo per l'anno 2013. Non risulta che sia stata rinnovata per il 2014);

- a 2.000 euro (netti, pari a 2.666 euro lordi), con riferimento a ciascun singolo committente imprenditore commerciale o professionista, nel caso le prestazioni di lavoro occasionale siano rese a favore di piè committenti, e fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro netti).

Per consultare la circolare INPS, clicca qui

18 Dicembre 2013 - Interpretazioni

Contributo aziendale di mobilità: condizioni per l’esonero

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello dell'11 dicembre 2013 n. 34, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di esonero dal versamento del contributo previsto dall'art. 5, comma 4 della Legge 223/1991 (in base al quale, ricordiamo, per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare all'Inps una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, somma ridotta alla metà qualora la procedura di mobilità si sia conclusa con accordo sindacale) in caso di attivazione delle procedure di mobilità da parte di imprese abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito.

17 Dicembre 2013 - Interpretazioni

DURC e benefici normativi e contributivi

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 11 dicembre 2013, n. 33, ha precisato che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l'impresa non può ottenere il DURC per il godimento di benefici normativi e contributivi per un periodo di tempo fino a 24 mesi e che tale periodo decorre dal momento in cui gli illeciti sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato o con ordinanza-ingiunzione non impugnata. Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi.

Il documento è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/332013.pdf

09 Dicembre 2013 - Interpretazioni

Nozione di “trasferimento” e obblighi formativi in materia di sicurezza

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro l'obbligo di fornire a ciascun lavoratore una formazione e, ove previsto, un addestramento specifici, sufficienti ed adeguati in materia di salute e sicurezza in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni specifici chiarimenti circa tali obblighi formativi in caso di trasferimento del lavoratore, precisando che:

- ove il trasferimento comporti anche un mutamento di mansioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di far effettuare al lavoratore attività di formazione ed addestramento specificamente riferiti alle nuove mansioni;

- nel caso in cui, invece, il lavoratore continui a svolgere le stesse mansioni, ma in un altro reparto o ufficio, il datore di lavoro non avrà tale obbligo, ma dovrà soltanto 'considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi'.

Riteniamo che il termine 'trasferimento' sia stato utilizzato dal Ministero del Lavoro in un'accezione molto ampia, che comprende non solo il mutamento definitivo della sede di lavoro, ma anche quello temporaneo.

La nota del Ministero del lavoro è consultabile su:

http://www.dplmodena.it/30-11-13ML20791-2013Trasferimento.html

25 Novembre 2013 - Normativa

Congedo straordinario per l’assistenza ai disabili: istruzioni Inps dopo sentenza della Corte Costituzionale

A seguito della sentenza n. 203 del 18 novembre 2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui, in mancanza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, l'Inps, concircolare 15 novembre 2013, n. 159 ha fornito le proprie precisazioni, in particolare:

a) per quanto concerne il temine 'mancanza', questa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

b) riepilogando quali sono adesso i soggetti aventi diritto al congedo e cioè:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di

gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

c) precisando infine che la presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

La circolare Inps è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20159%20del%2015-11-2013.htm

La sentenza della Corte Costituzionale è consultabile su:

http://www.handylex.org/stato/s180713.shtml

20 Novembre 2013 - Normativa

Decorrenza dei licenziamenti individuali

Con la riforma Fornero, una volta esperite correttamente le procedure previste dall'art. 7 della Legge 604/1966,nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure dall'art. 7 della Legge 300/1970, nel caso del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro può far decorrere la cessazione del rapporto dalla data:

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di attivazione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966. In tal caso, il periodo di lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato;

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della contestazione ex art. 7 Legge 300/1970. Nel caso in cui, nelle more di questo procedimento:

a) il lavoratore sia stato sospeso dal lavoro (sospensione cautelare non disciplinare) con decorso della retribuzione, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giusta causa (cioè senza preavviso), il datore di lavoro potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto le somme relative al periodo di sospensione cautelare e, se nel frattempo avrà versato i contributi previdenziali ed assicurativi, potrà richiederne la restituzione agli Enti di competenza;

b) il lavoratore sia stato mantenuto in servizio ed al lavoro, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cioè con preavviso) il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore - comma 41

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

19 Novembre 2013 - Formazione

Novità in materia di tirocini extracurricolari – Riconoscimento indennità di partecipazione

La Regione Lombardia ha recentemente emanato la delibera x/825 del 25 ottobre 2013, con cui ha disciplinato, sulla base di quanto previsto dalla legge 92/2012, co. 34 e 35, l'istituto del tirocinio extracurricolare, traendo altresì spunto dalle linee-guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e dagli indirizzi europei in materia.

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15 Novembre 2013 - Normativa

Apprendistato e tirocini formativi – Legge 128/2013

E' stato convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 il DL 12 settembre 2013 n. 104 (c.d. Decreto Istruzione), contenente alcune novità in tema di apprendistato e tirocini in azienda.

In particolare, gli art. 8-bis e 14 propongono misure per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro e le attività di stage, tirocinio e didattica in laboratorio.

Contratti di apprendistato: al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti sia delle scuole secondarie di secondo grado (ed in particolare degli istituti tecnici superiori) sia delle università, con esclusione di quelle telematiche, sarà possibile stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato, anche di alta formazione.

Per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che dovrà definire il programma sperimentale per il triennio 2014-2016.

Tirocini formativi: sono previsti percorsi di orientamento per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro e sostenere la diffusione dell'apprendistato.

11 Novembre 2013 - Normativa

Stato di disoccupazione, ASpI e Mini-ASpI

L'INPS, con circolare 28/10/2013, n. 154, ha precisato che il lavoratore disoccupato, per poter vedersi riconosciuto lo stato di disoccupazione (involontaria) ed ottenere l'erogazione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI, deve presentare specifica dichiarazione che attesti:

- l'attività lavorativa precedentemente svolta;

- la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego del proprio domicilio ovvero alla sede INPS territorialmente competente.

L'INPS, al fine di dare concreta attuazione a tali disposizioni, ha aggiornato la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133).

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20154%20del%2028-10-2013.htm

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