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Incentivi per assunzioni – Procedure
Con messaggio n. 5791 del 3 luglio 2014 l'INPS, facendo seguito al precedente messaggio n.5658/2014 (di cui abbiamo dato notizia con nostra news del 3.7.2014), fornisce indicazioni amministrative, procedurali e contabili sulla richiesta e la fruizione degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale "Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014", nonché sulle modalità di composizione del flusso UniEmens.
Imprese beneficiarie
L'agevolazione riguarda le aziende che assumano, anche part time (ma con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali), nel periodo di reinserimento il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi (anche proroga di un precedente rapporto a tempo determinato se la durata complessiva supera i dodici mesi o trasformazione a tempo indeterminato se avviene entro i primi sei mesi),
Tipo di incentivo
L'agevolazione consiste in un incentivo pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione. L'incentivo è compatibile con altre eventuali agevolazioni contributive, connesse al particolare tipo di assunzione effettuata, e spetta solo in caso di:
- regolarità contributiva;
- rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
Procedure
L'Istituto provvederà a corrispondere l'incentivo in un'unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall'impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. La richiesta di fruizione dell'incentivo deve essere indicata ad un ufficio indicato dalla Regione, la quale effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all'incentivo per poi inviare mensilmente alla Direzione Regionale competente dell'INPS l'elenco delle aziende ammesse all'incentivo.
Nel caso in cui l'azienda venga ammessa al beneficio, l'INPS:
- interromperà il pagamento al lavoratore dell'indennità di sostegno al reddito a decorrere dal giorno dell'assunzione, dandogliene comunicazione;
- determinerà l'importo dell'incentivo spettante all'azienda (in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore) dandone comunicazione all'ufficio competente a gestire la posizione contributiva dell'impresa che chiede il beneficio;
- comunicherà all'azienda (tramite Cassetto previdenziale) l'avvenuta autorizzazione.
Conguaglio dei contributi
Nel caso l'azienda voglia utilizzare il beneficio come conguaglio dei contributi dovuti, dovrà indicare nella richiesta:
- la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l'incentivo;
- la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;
- la Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;
- il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.
Interruzione del contratto
Nel caso in cui si interrompa in anticipo il rapporto di lavoro:
- se dovuto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'impresa dovrà restituire il 100% dell'incentivo fruito;
- se dovuto a dimissioni del lavoratore, l'impresa dovrà restituire il 50% del beneficio;
- se dovuto ad un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l'impresa dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.
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Edilizia: siglato il rinnovo del contratto nazionale di settore
In data 1° luglio 2014 è stato siglato da Ance, Associazioni cooperative e Sindacati nazionali edili (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), il rinnovo del contratto nazionale dell'edilizia, scaduto a dicembre del 2012.
L'accordo, raggiunto dopo 18 mesi di intenso confronto, punta non solo a migliorare l'efficienza del vasto sistema degli enti bilaterali ma anche a promuovere la sostenibilità e la qualità del lavoro nel settore.
L'intesa, che interessa circa 800mila addetti, prevede un aumento salariale di 48 euro al parametro 10. Inoltre, il nuovo accordo stabilisce:
- una razionalizzazione e quindi una maggiore efficienza del vasto sistema degli enti bilaterali, puntando su una decisa riduzione dei costi;
- una ristrutturazione dell'istituto dell'anzianità della professionalità edile, che assumerà carattere nazionale;
- una decisa calmierazione dei costi contrattuali, considerato il difficilissimo contesto economico, che si declina in un complessivo aumento di 40 euro piè 8 euro in previdenza complementare;
- un incremento della flessibilità dell'utilizzo dei rapporti di lavoro, portando al 40% i contratti a tempo determinato. Il calcolo del 40% va fatto nel seguente modo: 25% cumulando i contratti a termine diretti e quelli in somministrazione ed un altro 15% effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i lavoratori iscritti in BLEN.IT (Borsa Lavoro Edile Nazionale).
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Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati – Graduatoria e adempimenti
L'Inps, con il messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, fornisce le istruzioni per la fruizione del beneficio di 190 euro mensili, da parte dei datori di lavoro che hanno provveduto ad assumere lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO), nel corso dell'anno 2013.
L'ammissione al beneficio è stata determinata dall'ordine cronologico dell'assunzione, della proroga e della trasformazione.
La graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all'interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole , nella sezione relativa al modulo LICE (accessibile selezionando le voci "Comunicazioni on line" e "Invio Nuova Comunicazione").
La circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014 (vedi nostra news del 19.3.2014) aveva in precedenza fornito prime informazioni circa il beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro.
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Nuova procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro
L'INPS, con circolare n. 80 del 25 giugno 2014, ha semplificato la procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, fornendo tutti i chiarimenti del caso alle imprese: il nuovo sistema attribuisce in tempo reale, con effetti su tipologia e misura dei contributi dovuti:
- matricola
- codice statistico contributivo
- eventuali codici di autorizzazione,
La classificazione viene effettuata in base a quanto autodichiarato dal datore di lavoro.
Al termine della procedura, l'INPS rilascia un codice statistico contributivo (CSC), composto da cinque cifre che identificano settore, classe e categoria dell'attività
Se le attività dell'impresa sono diverse, l'iscrizione va effettuata in relazione a quella prevalente: in pratica, l'inquadramento è unico ed è determinato dall'attività primaria. L'azienda ha comunque la possibilità di aprire una posizione anche per un'attività secondaria.
I datori di lavoro che inviano la domanda devono comunicare il corretto codice dell'attività economica, verificandolo nell'apposita tabella ATECO 2007.
La procedura automatizzata scatta solo per le domande presentate entro 45 giorni dall'apertura dell'attività; in caso contrario viene seguita la prassi ordinaria, di competenza della sede locale INPS (procedure piè approfondite, sempre svolte dalla sede di competenza, continuano ad applicarsi ai casi particolari).
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Decontribuzione erogazioni di produttività per l’anno 2013
L'Inps, con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014, ha fornito le prime indicazioni per lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (disciplinato dalla legge n. 92/2012 e dalla legge n. 247/2007) e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013.
In particolare la circolare fornisce indicazioni circa:
a) le modalità di richiesta dello sgravio: e aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti all'INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere:
- i dati identificativi dell'azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);
- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
b) l'ammissione allo sgravio: il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 (illustrato nella nostra news del 5 maggio 2014), nello stabilire che l'ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall'Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità.
L'INPS di conseguenza precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l'invio delle istanze, si provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, l'Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, comunicando ai richiedenti tale eventuale ridefinizione delle somme in sede di ammissione all'incentivo.
La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
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Contratti a termine e apprendistato: accordo Federalberghi
In data 16 giugno 2014, Federalberghi, Faita ed i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, con la partecipazione di Confcommercio, hanno siglato un accordo contrattuale, in attuazione alle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato emanate dalla Legge n. 78/2014 (c.d. Jobs Act).
In particolare, per quanto riguarda i limiti quantitativi del lavoratori a tempo determinato, l'accordo fa presente che il numero dei lavoratori che può essere impiegato contemporaneamente con contratto a termpo determinato in ciascuna unità produttiva è così definito:
Base di computo Lavoratori a TD
- da 0 a 4 4
- da 5 a 9 6
- da 10 a 25 7
- da 26 a 35 9
- da 36 a 50 12
- oltre i 50 20%
La base di computo è composta dai lavoratori assunti a tempo indeterminato, comprensivi anche dei rapporti di apprendistato all'atto dell'assunzione del lavoratore a termine. Inoltre, le frazioni di unità si computeranno per intero.
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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Versione elettronica aggiornata al maggio 2014
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet la versione aggiornata a maggio 2014 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Le novità riguardano in particolare l'inserimento del:
- Titolo X-BIS, inserito ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario", (GU n.57 del 10/03/2014).
- Decreto del Ministro del Lavoro 18 aprile 2014, sulle informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti;
- Decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, sui criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2003, n. 388, con il regolamento sul pronto soccorso aziendale.
Il documento elettronico contiene anche i link per poter consultare le circolari del Ministero del Lavoro nn. 45/2013 e 27/12/2013, nonchè le risposte ad interpello nn. 16, 17 e 18 del 2013 e dal n. 1 al n. 9 del 2014;
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Decontribuzione: le istruzioni del Ministero
A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014, che ha previsto la decontribuzione dei premi di produttività per i titolari di reddito da lavoro non superiore nel 2013 a euro 40.000 e con un limite di 3.000 euro lordi, il Ministero del lavoro, con circolare 29 maggio 2014, n. 14, ha così precisato le condizioni per l'accesso al beneficio:
- le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.
- lo sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, corrisposte nell'anno 2013, è fissato nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita;
- ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, debbono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 29 giugno 2014);
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
- lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piè rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali;
- i datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo (perchè non hanno rispettato le condizioni previste dall'art. 1 comma 1175 della Legge 296/2006 e cioè per non avere il DURC o per non aver rispettato accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale) sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato;
- ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di secondo livello, presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.
- l'ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
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Riduzione dei premi Inail
L'Inail, con circolare 23 maggio 2014 n. 28, ha confermato che le agevolazioni contributive previste per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni, donne lavoratrici, disabili e lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, previste dalla Riforma Fornero, si applicano anche con riguardo ai premi Inail, che pertanto vengono ridotti del 50%.
Tale incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time);
- le assunzioni a tempo determinato (anche part-time);
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part-time, se avviene entro la scadenza del beneficio;
- i rapporti di somministrazione.
L'incentivo non spetta invece per i contratti di lavoro intermittente, di lavoro accessorio, di lavoro domestico e di lavoro ripartito.
L'incentivo spetta per un periodo massimo di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (e/o proroga, nel limite complessivo di 12 mesi).
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