News

05 Maggio 2014 - Normativa

Certificato penale antipedofilia – Precisazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 9 dell'11 aprile 2014, ha fornito indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro in merito al Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 che ha dettato nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori.

In particolare la circolare precisa che:

- la dizione "impiego al lavoro" non comprende solo le tipologie di rapporto subordinato ma si estende anche quelle forme di attività di natura autonoma e parasubordinata (come ad esempio le collaborazioni continuative anche a progetto e le associazioni in partecipazione) che comportino un contatto continuativo con i minori;

- l'obbligo per il datore di lavoro di richiesta del certificato penale riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti di lavoro già in essere a tale data. Tra i lavoratori per i quali sussiste l'obbligo rientrano anche, a titolo esemplificativo: insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi e di danza per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche, ecc.;

- per le organizzazioni di volontariato, l'obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro;

- rimangono esclusi dall'obbligo di richiedere ed ottenere il certificato penale i datori di lavoro di:

a) baby sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori". Secondo il Ministero, infatti, il decreto legislativo intende "tutelare i minori quando gli stessi sono fuori dall'ambito familiare, ambito nel quale il genitore "datore di lavoro" può direttamente con maggiore efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo";

b) lavoratori che, come i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alle attività svolte dall'operatore diretto, possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela;

c) tutti coloro che prestano attività di puro volontariato, senza alcun obbligo di tipo lavorativo;

- in attesa del certificato penale (per la cui richiesta la circolare fornisce in allegato un apposito modulo) sarà possibile impiegare il lavoratore sulla base di una sua dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Essendo la norma di non semplice interpretazione, come si evince anche da una certa contraddittorietà tra le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia e da quello del Lavoro, è assai probabile che si renda necessario un ulteriore e piè completo intervento chiarificatore da parte dei dicasteri in oggetto.

Per consultare la circolare clicca qui

05 Maggio 2014 - Normativa

Decontribuzione premio di produttività 2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014 che proroga la decontribuzione delle voci di salario legate alla produttività aziendale. Il decreto riguarda esclusivamente il settore privato.

Caratteristiche essenziali sono:

- l'ammontare del premio 2014 soggetto a tassazione agevolata (10%) è stato aumentato di 500 euro, innalzando da 2.500 a 3.000 euro il tetto massimo annuo;

- i lavoratori interessati sono solo quelli dipendenti, con reddito annuo fino a 40.000 euro. Nel reddito vanno compresi anche eventuali trattamenti previdenziali, gli assegni equiparati, gli eventuali importi per attività lavorativa all'estero, pur senza rilevanza fiscale in Italia;

- per accedere alla detassazione del salario di produttività, l'azienda deve applicare un contratto collettivo di lavoro che indichi precisi parametri di miglioramento (di produttività, redditività, efficienza, innovazione, anche relativi ad orario di lavoro, ferie, utilizzo di nuove tecnologie, mansioni) da rispettare per riconoscere questa retribuzione aggiuntiva;

Le regole applicative restano le stesse indicate dalla Legge 228/2013 e precisate dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello 21/2013 (vedi nostre news del 5 luglio 2013 e 21 maggio 2013).

Per consultare il testo del decreto clicca qui

07 Aprile 2014 - Normativa

Certificato penale obbligatorio per chi opera a contatto con i minori

È entrato in vigore il 6 aprile 2014 il D.Lgs. 39/2014, che introduce l'obbligo, per chi impiega personale per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

Ad una prima lettura, i settori di attività interessati sembrerebbero essere, ad esempio, quelli: dell'insegnamento, della ristorazione collettiva, delle attività sportive e ludiche, delle attività di assistenza sociale e delle attività di trasporto scolastico.

La norma presenta vari punti di non facile interpretazione, in particolare non è chiaro:

- quali siano i soggetti obbligati a richiedere il certificato in oggetto e quali siano, di conseguenza, le persone destinatarie della richiesta: i termini "datori di lavoro" farebbero intendere che siano soltanto coloro che utilizzano lavoratori subordinati, escludendo pertanto sia i lavoratori autonomi, sia coloro che prestano attività di volontariato (anche se questi ultimi sono citati dall'art. 2 del D.Lgs 39/2014 con la formulazione "attivita' volontarie organizzate")

- se l'obbligo riguardi i rapporti già in essere o soltanto quelli che saranno instaurati dopo il 6 aprile;

- quali siano le conseguenze nel caso in cui la persona che svolge attività che comportino contatti diretti e regolari con minori si rifiuti di consegnare il certificato oppure lo consegni, ma questo contenga informazioni circa precedenti condanne per atti o comportamenti di pedofilia ex artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609 undecies (Adescamento di minorenni) del Codice penale.

- su chi incombano i costi per l'ottenimento del certificato penale.

Il provvedimento legislativo prevede comunque che i soggetti obbligati a richiedere il certificato che non rispettino tale obbligo siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Circa le modalità di ottenimento del certificato in oggetto, il Ministero della Giustizia, in attesa di effettuare i necessari interventi per fornire al datore di lavoro il certificato in oggetto (che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente sopra indicati), ha fornito con circolare del 3 aprile 2014 alcune prime indicazioni, così sintetizzabili:

- gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato "certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)";

- il modulo per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato sono scaricabili dalla stessa circolare, allegata alla presente.

Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti non appena gli enti competenti provvederanno ad emanare idonee istruzioni ed informazioni.

Per consultare la circolare del Ministero della Giustizia, clicca qui

Per scaricare il modulo di richiesta clicca qui

01 Aprile 2014 - Interpretazioni

Registro infortuni: sanzioni per mancata vidimazione

L'art. 8 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'istituzione, mediante Decreto interministeriale da emanarsi entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 81/2008, del SINP-Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, contenente, tra l'altro, precise indicazioni circa le regole per il trattamento dei dati, con specifico riferimento al registro infortuni.

La Commissione del Ministero del lavoro per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, con risposta ad interpello 27 marzo 2014, n. 9, ha precisato che, non essendo ancora stato emanato tale Decreto interministeriale, la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni, comporta ancora per il datore di lavoro ed il dirigente responsabile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994. e cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 3098,74.

Ricordiamo che il registro infortuni deve essere:

- conforme al modello approvato con Decreto Ministeriale 12 settembre 1958, come modificato dal Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996;

- vidimato dall'ASL territorialmente competente (salvo nelle Regioni che hanno abolito tale obbligo);

- conservato a disposizione degli organi di vigilanza sulla sicurezza el lavoro.

Per consultare la risposta ad interpello clicca qui

Per consultare il Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996 clicca qui

27 Marzo 2014 - Interpretazioni

Lavoro intermittente: illegittimo per i call center

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 25 marzo 2014, n. 10, ha precisato che -salvo diversa ed espressa previsione dei CCNL, ovvero salvo il caso di lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni di età od inferiore a ventiquattro anni di età- le attività degli addetti ai call center in bound e outbound non possono essere svolte con contratto di lavoro intermittente, in quanto le loro prestazioni non sono assimilabili a quelle degli "addetti ai centralini telefonici privati" previste dalla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Per consultare la risposta ad interpello clicca qui

24 Marzo 2014 - Normativa

Lavoro a tempo determinato, apprendistato e DURC: le novità introdotte dal D.L. 34/2014 (“Jobs Act”)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014 ed è entrato in vigore il successivo 21 marzo, il Decreto legge n. 34/2014, che, nell'ambito del progetto governativo di riforma del mercato del lavoro (c.d. "Jobs Act"), rappresenta un primo passo.

In particolare il provvedimento che, ricordiamo, è suscettibile di essere modificato in sede di conversione, interviene su:

a) Lavoro a tempo determinato:

- presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo: non è piè richiesta la presenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, di conseguenza, non è piè necessario che tali ragioni siano indicate nella lettera-contratto di assunzione;

- forma: viene confermata la necessità della forma scritta della lettera-contratto di assunzione. L'apposizione del termine deve risultare direttamente od indirettamente da tale atto scritto. Da come la norma è stata scritta ("L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto") emerge un fatto importante: il termine non necessariamente discende da un fatto di natura negoziale espresso, ma può essere rilevato anche, in via induttiva, dall'esame delle clausole contrattuali;

- durata massima: non può superare in nessun caso la durata di 36 (trentasei) mesi, proroghe comprese;

- proroghe: sono ammesse fino a un massimo di 8 volte, ma solo a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine;

- limiti numerici: i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non possono superare il 20% dell'organico complessivo (non è chiaro se quest'ultimo si riferisca ai lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato). La contrattazione collettiva può comunque modificare tale limite.

Non sono soggetti ad alcun limite quantitativo i contratti a tempo determinato stipulati:

  • per avvio di nuove attività ("start up");
  • per ragioni di carattere sostitutivo
  • per ragioni di stagionalità;
  • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  • con lavoratori di età superiore a 55 anni.

b) Apprendistato:

- forma: è necessaria la forma scritta del contratto di apprendistato e dell'eventuale periodo di prova, mentre scompare l'obbligo della forma scritta per il piano formativo individuale;

- stabilizzazione precedenti contratti di apprendistato: ai fini della legittimità dei contratti di apprendistato, è stata eliminata la condizione del rispetto delle percentuali di stabilizzazione relative ai rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti;

- retribuzione: da una prima interpretazione letterale del provvedimento ("una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo"), sembrerebbe che nel contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale le ore di formazione possano essere retribuite al 35% della retribuzione base;

- offerta formativa pubblica: non è piè obbligatoria l'offerta formativa pubblica nel contratto di apprendistato professionalizzante, ma è rimessa a discrezione del datore di lavoro.

c) DURC:

- si prevede che il DURC verrà ulteriormente semplificato mediante apposito decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro 60 giorni (cioè entro il 20 maggio 2014).

Per consultare il testo del Decreto-Legge clicca qui

19 Marzo 2014 - Normativa

Assunzione agevolata di lavoratori licenziati: al via le domande INPS

L'INPS, con circolare n. 32 del 13 marzo 2014, ha fornito una serie di chiarimenti ed indicazioni operative sulle agevolazioni per le assunzioni di lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro effettuate nel 2013 da datori di lavoro.

Chiarimenti ed indicazioni riguardano in particolare la durata e misura del beneficio, l'applicazione ai rapporti di apprendistato e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati alla fruizione del beneficio per il reimpiego di lavoratori licenziati.

Assunzione ordinaria di lavoratori licenziati

Si tratta delle assunzioni agevolate previste dai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 per le quali è previsto un beneficio mensile di 190 euro:

- per 6 mesi in caso di rapporti a tempo determinato;

- per 12 mesi in caso di rapporti a tempo indeterminato.

Assunzione come apprendisti di lavoratori licenziati

Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dalla circostanza se tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, l'INPS, d'intesa con il Ministero del lavoro, precisa che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dal sopra citato art. 7 ma è possibile riconoscere il beneficio previsto dai decreti. Il beneficio in questo caso spetta per 12 mesi.

Le domande dovranno essere presentate entro il 12 aprile 2014 per via telematica accedendo al modulo "LICE" disponibile all'interno del Cassetto previdenziale Aziende e all'interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole del sito internet dell'INPS .

Per consultare la circolare, clicca qui

18 Marzo 2014 - Interpretazioni

Lavoro intermittente: vietato per installazione e smontaggio di addobbi, palchi e stand.

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare 13/03/2014 n. 5286 (prot. n. 37/0005286) ed in riferimento alla risposta a interpello n. 7 del 30 gennaio 2014 (con la quale era stata negata la legittimità di far rientrare tra la tipologia contrattuale prevista dall'articolo 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, l'attività di installazione o smontaggio del palco prima e dopo un concerto e/o spettacolo), ha precisato che il divieto di fare ricorso al lavoro intermittente (salvo che lo consenta il contratto collettivo o che si tratti di un soggetto in possesso dei requisiti anagrafici previsti), riguarda soltanto le specifiche attività degli operai addetti all'installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli.

È invece legittimo il contratto di lavoro intermittente per le attività "pienamente integrate nell'evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc." per l'identificazione delle quali occorre riferirsi alle categorie professionali contemplate agli artt. 43 e 46 del Regio Decreto n. 2657/1923 ("operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi" e/o "operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose").

Per consultare la circolare clicca qui

10 Marzo 2014 - Normativa

Obbligo assicurativo Inail per tirocinanti

L'Inail, con circolare n. 16 del 4 marzo 2014, ha diramato le istruzioni per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per i tirocini formativi e di orientamento.

In particolare, l'Istituto ricorda che in tema di garanzie assicurative, coerentemente con i criteri definiti dalle Linee guida concordate tra Stato, Regioni e Province autonome in data 24.01.2013, le normative regionali stabiliscono che la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro:

- in via generale, è obbligatoria per il soggetto promotore;

- in alternativa, previa espressa previsione nelle convenzione, l'obbligo può essere assunto dalle stesse Regioni e Province autonome oppure dal soggetto ospitante (ma, in questo caso, solo se il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione).

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, l'Inail precisa inoltre che la retribuzione imponibile per i tirocinanti coincide con la retribuzione convenzionale annuale stabilita dal Decreto Ministeriale 26.10.1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti.

Per consultare la circolare, clicca qui

09 Marzo 2014 - Normativa

Orario di lavoro e riposi: le nuove sanzioni in caso di violazione delle norme relative

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 4 marzo 2014, ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle sanzioni amministrative (maxi sanzione per lavoro nero e tempi di lavoro) ed alla somma aggiuntiva per la revoca del provvedimento di sospensione, così come incrementate in base al DL 145/2013, convertito in L. 9/2014.

Maxisanzione per il lavoro nero

- per le violazioni fino al 23 dicembre 2013, si applicano sia la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del Dl 12/2002 (da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50%) sia la procedura di diffida indicata dall'art. 13 del Dlgs 124/2004;

- per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014, si applicano sia la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del Dl 12/2002 aumentata del 30% tanto sulla parte fissa quanto su quella variabile (quindi con i seguenti valori: da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50%) , sia la procedura di diffida indicata dall'art. 13 del Dlgs 124/2004;

- per le violazioni successive al 22 febbraio 2014, si applica soltanto la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del Dl 12/2002, aumentata del 30% sia sulla parte fissa sia variabile, con i valori indicati all'alinea precedente

Revoca del provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale

In relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data, i nuovi importi da versare per ottenere la revoca sono pari ora ad euro 1.950, nell' ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, e ad euro 3.250, nell' ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro

Le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al regime sanzionatorio precedente, quelle commesse dal 24 dicembre in poi sono raddoppiate. In particolare le sanzioni sono adesso:

- per il superamento della durata media dell'orario di lavoro settimanale: sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Da 800 a 3.000 euro se riguarda piè di 5 lavoratori. Da 2.000 a 10.000 euro se riguarda piè di 10 lavoratori;

- mancato riposo settimanale: sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Da 800 a 3.000 euro se riguarda piè di 5 lavoratori. Da 2.000 a 10.000 euro se riguarda piè di 10 lavoratori;

- mancato riposo giornaliero (11 ore tra un turno di lavoro e quello successivo): sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Da 600 a 2.000 euro se riguarda piè di 5 lavoratori. Da 1.800 a 3.000 euro se riguarda piè di 10 lavoratori.

Per consultare la circolare, clicca qui.

error: Content is protected !!