L'art. 7, comma 2, lettera c) del D.L. 76/2013, decreto convertito in Legge 99/2013, integrando l'art. 61 del D.Lgs. 276/2003, ha precisato che, se il contratto a progetto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente.
In linea generale, riteniamo opportuno ricordare che:
Rinnovo
E' possibile stipulare con lo stesso collaboratore piè contratti di lavoro successivi nel tempo, aventi per oggetto un progetto o un programma di lavoro con contenuti analoghi o del tutto diversi (Min. Lav. Circ. n. 1/2004, punto 4). Le condizioni di liceità del rinnovo sono dunque:
- la forma scritta, ad substantiam;
- il rispetto dei requisiti di legge, ed in particolare:
- che il progetto sia individuato specificamente; sia determinato dal committente; sia gestito autonomamente dal collaboratore; sia collegatoa un determinato risultato finale, (che non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente); non riguardi lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi; non sia identico al precedente;
- che vi sia l'erogazione di un corrispettivo adeguato (che, per la Legge 92/2012 -c.d. 'Legge Fornero'-, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati);
- che siano rispettate le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.
Il rinnovo che abbia ad oggetto un progetto identico al precedente o che non abbia rispettato le condizioni di legittimità sopra indicate, costituisce un indice rivelatore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 276/2003 (Min. Lav. Circ.n. 4/2008)
Proroga
Il termine di durata del contratto a progetto può essere prorogato dalle parti:
- automaticamente, se il progetto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo;
- nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto (in tutto o in parte) nel termine fissato (Min. Lav. Circ. 8 gennaio 2004, n. 1, punto 4; Min. Lav. Circ. 29 gennaio 2008, n. 4);
- nell'ipotesi di gravidanza della lavoratrice a progetto. Ove ricorra tale circostanza, tuttavia, la proroga non è automatica, essendo necessario verificare se il progetto dedotto in contratto risulta ancora attuale e conseguibile. In ogni caso, ove si opti per la prosecuzione del rapporto, la proroga prevista dalla legge è di 180 giorni, salva piè favorevole disposizione del contratto individuale (art. 66, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003).
- nell'ipotesi di malattia o infortunio, la legge non ha disciplinato l'ipotesi di proroga, prevedendo soltanto la sospensione del rapporto. E' però possibile per le parti regolare diversamente gli effetti della malattia o dell'infortunio nel contratto individuale (art. 66, co. 2, D. Lgs. n. 276/2003), potendo così prevedere la proroga.
Al di fuori dei casi considerati, la proroga del contratto a progetto (realizzata per un progetto identico a quello precedente) costituisce un significativo elemento indiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Min. Lav. Circ. n. 4/2008).
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza necessità di progetto
Ricordiamo ancora che non è necessario stipulare contratti a progetto in caso di:
- prestazioni di lavoro occasionale (intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro);
- prestazioni di lavoro accessorio (intendendosi per tali le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività di lavoro accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Le cifre di cui sopra saranno rivalutate annualmente);
- prestazioni lavorative di agenti e rappresentanti di commercio;
- prestazioni lavorative per le attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound';
- prestazioni di lavoro autonomo professionale intellettuale, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad enti riconosciuti dal C.O.N.I.; attività lavorative prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, dai partecipanti a collegi e commissioni, nonché da coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia
Evidenziamo in ogni caso che la reiterazione di contratti a progetto tra le medesime parti, anche se riferiti a progetti diversi, potrebbe apparire finalizzata a soddisfare un'esigenza non temporanea del committente, nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto, con la conseguente possibile conversione del rapporto di lavoro autonomo a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Min. Lav. Circ. n. 1/2004, punto 4).
Convalida delle dimissioni
L'art. 7, comma 2, lettera c) del DL 76/2013, convertito in Legge 99/2013, ha esteso l'obbligo della procedura di convalida delle dimissioni, prevista dall'art. 4, commi 16-23bis della Legge 92/2012, anche ai collaboratori a progetto (vedi nostre news del 2 luglio 2013, 3 settembre 2012 ed in particolare quella del 16 luglio 2012).