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02 Luglio 2013 - Formazione

Incontro di aggiornamento su Decreto Lavoro e Ponte generazionale

Il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 contiene varie misure in materia di occupazione, contratti a tempo determinato, lavoro intermittente, dimissioni e responsabilità solidale che possono interessare i datori di lavoro. Leggi tutto...

02 Luglio 2013 - Normativa

Decreto ‘Lavoro’ – Misure urgenti per l’occupazione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 che contiene una serie di misure urgenti in materia di occupazione, contratti a tempo determinato, lavoro intermittente, dimissioni e responsabilità solidale.

In particolare, il provvedimento disciplina:

- incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato (art. 1): sono previsti incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 29 giugno 2013 e fino al 30 giugno 2015, di giovani fino a 29 anni di età purchè rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano privi di impiego da almeno sei mesi;

- siano privi di diploma di scuola media superiore;

- vivano soli (cioè, si presume, non con i genitori o con un coniuge) con una o piè persone a carico

Inoltre, le assunzioni debbono essere ad incremento netto dell'organico.

- apprendistato (art. 2): l'adozione di linee-guida a valore nazionale, entro il 30 settembre 2013, in materia di piani formativi e adempimenti amministrativi;

- occupazione giovanile nel Mezzogiorno (art. 3): misure straordinarie, favorendo l'autoimprenditorialità e i tirocini formativi;

- contratto a tempo determinato (art. 7): vengono apportate modifiche al D.Lgs 368/2001, con:

- la possibilità per la contrattazione collettiva anche aziendale di ampliare la possibilità di instaurazione di contratti a tempo determinato 'acausali';

- la possibilità di proroga anche per i contratti a tempo determinato 'acausali';

- la sparizione dell'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente dell'eventuale continuazione oltre il termine inizialmente fissato;

- la riduzione dei termini di intervallo (da 60 a 10 giorni e da 90 a 20 giorni, rispettivamente nel caso di scadenza di un contratto fino a -od oltre i- 6 mesi) tra un contratto a termine e quello successivo;

- esclusione dei contratti a termine instaurati con lavoratori in mobilità dalla disciplina generale del D.Lgs. 368/2001

- contratto di lavoro intermittente (art. 7): vengono apportate modifiche al D.Lgs 276/2003, con la previsione:

- di un limite massimo di utilizzo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari (l'anno solare è un periodo di 365 giorni calcolato a partire dalla data di inizio di un evento 'nel nostro caso, di un rapporto di lavoro-), superato il quale il contratto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato;

- di non applicabilità di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunicato alla DTL la durata, ma abbia regolarmente pagato i contributi;

- assunzione di disoccupati che fruiscono ASpI: (art. 7): sono previsti benefici economici per chi assume lavoratori disoccupati che fruiscano di ASpI (l'assicurazione che ha sostituito l'indennità di disoccupazione)

- dimissioni (art. 7): sono estese le procedure previste per le dimissioni dei lavoratori subordinati anche ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed agli associati in partecipazione;

- responsabilità solidale negli appalti (art.9): estensione della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore anche per i compensi e contributi dei lavoratori autonomi.

Il testo integrale del decreto legge 76/2013 è consultabile su:

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&numeroGazzetta=150&elenco30giorni=true

26 Giugno 2013 - Normativa

Decreto legge 69/2013 – Appalti: abolita la responsabilità solidale per l’IVA

L'art. 50 del D.L. 69/2013 (c.d. 'Decreto del Fare'), modificando il comma 28 dell'articolo 35 del D.L. 223/2006, ha abolito l'obbligo di responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore (e tra appaltatore e subappaltatore) per quel che concerne il mancato versamento all'Erario dell'IVA da parte di appaltatore e subappaltatore.

Restano peraltro invariate le norme concernenti:

- la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali da lavoro dipendente;

- la possibilità di evitare tale responsabilità solidale mediante l'acquisizione da parte dell'appaltante (o dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore) della documentazione, prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi può avvenire anche mediante autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.

25 Giugno 2013 - Normativa

Decreto legge 69/2013 – ‘Decreto del fare’

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 giugno il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 che contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e per la semplificazione di taluni adempimenti amministrativi delle imprese.

Segnaliamo in particolare le disposizioni relative a:

- Documento unico sulla regolarità contributiva (DURC): l'art. 31, che, modificando il D.Lgs. 163/2006, semplifica gli obblighi di datori di lavoro in materia di documentazione sulla regolarità contributiva negli appalti pubblici e stabilisce come il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita' di centottanta giorni dalla data di emissione. Inoltre, è onere dell'Ente appaltante l'acquisizione d'ufficio del DURC per:

a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla mancata commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

b) per l'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati d'avanzamento lavori e/o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il rilascio dei certificati di collaudo, di regolare esecuzione, e di verifica di conformita', nonchè per l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

-Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI): l'art. 32, che, modificando il D.Lgs. 81/2008, stabilisce la non necessità del documento di valutazione dei rischi in caso di appalti per attività a basso rischio infortunistico. Il documento però dovrà essere sostituito dall'identificazione di un incaricato dell'appaltatore (il cui nominativo deve essere indicato nel contratto di appalto o di opera), in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento con l'appaltante in materia di sicurezza del lavoro.

Inoltre, l'obbligo del DUVRI non si applica in caso di appalti(esclusi quelli che comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari) per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (per 'uomini-giorno' si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori).

Il testo del Decreto legge è consultabile su:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69

25 Giugno 2013 - Normativa

Decontribuzione premi di produttività 2012 – Invio domanda via internet

Con il messaggio n. 10127 del 2013, l'Inps informa che, a partire dalle ore 15.00 del giorno 24 giugno 2013 e fino alle ore 23.00 del giorno 25 luglio 2013, sarà possibile trasmettere via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell'anno 2012.

Al fine di consentire la verifica e l'eventuale aggiornamento delle domande inviate, l'Istituto precisa che sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23,00 di venerdì 26/07/2013.

Eventuali richieste di chiarimento in materia potranno essere comunque inoltrate all'indirizzo di posta elettronica: [email protected].

La circolare consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%2010127%20del%2021-06-2013.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

24 Giugno 2013 - Formazione

Progetto della Regione Lombardia sul work-life balance

"Sperimenta la flessibilità, migliora la tua impresa' è il nuovo progetto promosso dalla Regione Lombardia per diffondere nelle piccole e medie imprese (quellecon meno di 250 dipendenti) i progetti di conciliazione dei tempi di vita e lavoro ed in particolare quelli finalizzati a definire: Leggi tutto...

17 Giugno 2013 - Normativa

Min.Lavoro: attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche della circolare n.12/2013, ha emanato la circolare n. 21 del 10 giugno 2013, con i chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

I documenti citati sono consultabili rispettivamente su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20130311_Circolare_12_11+marzo+2013.htm

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20120610_circolareN21.htm

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6734:2012accordo22212&catid=7:contratti-e-relazioni-sindacali&Itemid=59

17 Giugno 2013 - Normativa

La nuova guida del Garante privacy per le imprese

Il Garante privacy ha reso disponibile il 28 maggio scorso una sorta di vademecum, "La privacy dalla parte dell'impresa - Dieci pratiche aziendali per migliorare il proprio business", per aiutare le imprese nella corretta adozione delle misure a protezione dei dati personali e contribuire a rendere piè efficiente la loro organizzazione e a ridurre sensibilmente i potenziali rischi a cui l'impresa stessa si espone sul mercato.

Sono state individuate dieci "best practices" che possono migliorare non solo l'immagine dell'impresa, come soggetto attento al principio di "responsabilità sociale", ma anche la propria capacità di business, aumentando la fiducia di utenti e consumatori nella serietà e affidabilità dell'attore economico.

Il vademecum, suddiviso in dieci capitoli, richiama regole fondamentali e consigli pratici - che vanno dalla selezione del personale all'uso delle nuove tecnologie, dalla trasparenza alle misure di sicurezza - per utilizzare e proteggere al meglio i dati personali trattati. L'imprenditore potrà trovare anche riferimenti alle principali modalità semplificate che l'Autorità ha, nel tempo, indicato alle aziende per ottenere una conformità sostanziale alla protezione dei dati, evitando attività inutili e meramente formali.

La guida è consultabile su: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2446144

04 Giugno 2013 - Normativa

Rappresentatività sindacale – Accordo interconfederale 31 maggio 2013

Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno raggiunto l'accordo sulla rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacali, ai fini della partecipazione e della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Misurazione della rappresentatività: il testo sottoscritto, che fa riferimento al precedente accordo interconfederale 28 giugno 2011, disciplina la misurazione della rappresentatività facendo riferimento:

-alle deleghe sindacali comunicate dal datore di lavoro all'Inps e certificate dall'Istituto medesimo tramite Uniemens e trasmesse al CNEL;

- ai voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale firmatarie dell'accordo31 maggio 2013, nell'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

- ove fossero presenti ancora le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), si farà riferimento al solo dato degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo31 maggio 2013

La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, dovrà essere di almeno il 5%, dato determinato come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti).

Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU): Circa la progressiva sostituzione delle RSA con le RSU, l'accordo conferma quanto contenuto nel precedente accordo interconfederale 20 dicembre 1993, impegnando le organizzazioni sindacali firmatarie, o che comunque successivamente aderiscano all'accordo stesso, a rinunciare formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70 in occasione della partecipazione alla procedura di elezione delle RSU. L'accordo precisa inoltre che:

- il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie l'accordo in oggetto;

- le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;

- le RSU saranno elette con voto proporzionale;

- il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali di categoria: le modalità di presentazione delle piattaforme contrattuali è lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l'auspicio affinché si determinino richieste unitarie.

Partecipazione alle trattative per la contrattazione nazionale di categoria: Per quel che riguarda invece la partecipazione alle trattative per la Contrattazione nazionale di categoria :

- sono ammesse le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo in oggetto che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%;

- nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria decideranno con proprio regolamento le modalità di composizione della delegazione trattante e le relative attribuzioni;

- in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

Validità ed dei contratti collettivi nazionali di lavoro: la validità dei CCNL è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano stati sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza;

- che vi sia stata preventiva consultazione e conseguente approvazionea maggioranza semplice da parte delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, con modalità stabilite dalle categorie.

La sottoscrizione formale dell'accordo costituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti, rendendolo applicabile all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici ed esigibile da parte di tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa.

Clausole e/o procedure di raffreddamento: le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento, finalizzate a garantire, per tutte le parti,comprese le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale, l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con l'accordo in oggetto.

A loro volta, le parti firmatarie dell'accordo interconfederale 31 maggio 2013 si sono impegnate, a monitorare la puntuale attuazione dei princìpi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione.

Il testo integrale degli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 31 maggio 2013 sono consultabili sul sito: http://www.adlabor.it/default.asp?act=contenuti&t=4&a=102

28 Maggio 2013 - Interpretazioni

Apprendistato: istruzioni Inail

Dopo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con le circolare 11 novembre 2011, n. 29, e 21 gennaio 2013, n. 5 (vedi nostra news del 22 gennaio 2013), nonché con il Vademecum del lavoro, diffuso con la lettera circolare del 22 aprile scorso, anche l'Inail, con sua circolaredel 24 maggio 2013, n. 27, ha fornito i propri chiarimenti in ordine alla disciplina vigente in materia di contratto di apprendistato.

In particolare, rispetto a quanto comunicato dal Ministero del lavoro, l'Inail ha precisato che:

- il regime contributivo è quello disciplinato dalla Legge finanziaria 2007 ed attuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha provveduto a ripartire la contribuzione complessiva del 10% nelle singole gestioni previdenziali ed assistenziali, sostituendo il previgente contributo fisso settimanale. Il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso dall'Inps che, poi, provvede a riversare all'Inail la quota di competenza. Per effetto della ripartizione del contributo dovuto per gli apprendisti fra le gestioni previdenziali interessate, l'aliquota di competenza Inail è fissata nella misura dello 0,30%.

- per quanto riguarda le prestazioni assicurative Inail, si confermano le disposizioni vigenti (art. 119 delDecreto 30 giugno 1965, n. 1124 'Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali') che prevedono, in caso di evento indennizzabile, la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea sulla base della retribuzione effettiva. La rendita diretta e la rendita a superstiti, invece, verranno calcolate sulla retribuzione prevista per la qualifica iniziale del lavoratore di età superiore ai diciotto anni non apprendista della stessa categoria e lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piè bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

La circolare è consultabile su: http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201327.htm

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